Indennità Covid 2021: Prime indicazioni

L’INPS ha fornito le prime indicazioni riguardo le indennità una tantum e onnicomprensive previste a favore dei lavoratori atipici, stagionali, in somministrazione e dello spettacolo.

L’Inps ha fornito le prime indicazioni circa l’indennità una tantum e onnicomprensive in favore di alcune categorie di lavoratori sia attraverso la semplificazione dei requisiti di accesso all’indennità di disoccupazione NASpI fino alla data del 31 dicembre 2021.

INDENNITÀ COVID 2021 PRIME INDICAZIONI

L’art. 10 del Decreto Sostegni ha previsto l’erogazione di una indennità una tantum di importo pari a 2.400 euro in favore:

  • Lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli
  • stabilimenti termali;
  • Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e
  • degli stabilimenti termali;
  • Lavoratori intermittenti;
  • Lavoratori autonomi occasionali;
  • Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
  • Lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • Lavoratori dello spettacolo.

L’INPS ha precisato che, in attuazione della previsione di cui all’art. 10, comma 1, del Decreto Sostegni, i lavoratori, che hanno già beneficiato delle indennità previste dal Decreto Ristori, non devono presentare una nuova domanda ai fini della fruizione dell’indennità, ma la stessa sarà erogata con le modalità indicate dagli stessi per il pagamento delle indennità già erogate.

Il Decreto Sostegni prevede anche il riconoscimento di una indennità onnicomprensiva di importo pari a 2.400 euro a favore delle suddette categorie di lavoratori che non siano stati già beneficiari delle indennità previste dal Decreto Ristori.

L’indennità Covid 2021 potrà essere fruita anche dai lavoratori in somministrazione presso aziende utilizzatrici appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, non rientranti nell’ambito di applicazione delle disposizioni in materia di indennità COVID-19.

Per i lavoratori dello spettacolo, il Decreto Sostegni ha mantenuto inalterato il requisito c.d. contributivo delle 30 giornate di contributi, ma ha innalzato a 75.000 euro la soglia che il lavoratore non deve superare per l’accesso alla relativa indennità onnicomprensiva.

Cumulabilità

Le indennità previste dal decreto Sostegni, per espressa previsione di legge, non sono tra loro cumulabilisono cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

Inoltre, non concorrono alla formazione del reddito e per il periodo di fruizione delle stesse non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

Ai fini dell’accesso alle indennità Covid-19 2021 i lavoratori, al fine di ricevere la prestazione di interesse, dovranno presentare domanda all’INPS, in via telematica, entro il 30 aprile 2021, utilizzando i consueti canali messi a disposizione nel sito dell’INPS.

SEMPLIFICAZIONE DEI REQUISITI DI ACCESSO ALLA NASPI

L’INPS ha poi chiarito che, il Decreto Sostegni ha altresì introdotto una novità in materia di indennità di disoccupazione NASpI, con riferimento ai requisiti di accesso alla stessa.

In particolare, per le indennità di disoccupazione NASpI concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, ossia il 23 marzo 2021 e fino al 31 dicembre 2021 non trova applicazione il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo negli ultimi 12 mesi antecedenti alla cessazione del rapporto di lavoro.

Fino alla data del 31 dicembre 2021 è ammesso l’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI in presenza dei soli requisiti dello stato di disoccupazione involontario e delle tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, con esclusione, quindi, del requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo.

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