Il responsabile tecnico non è coordinatore per la sicurezza

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 9074 del 5 marzo 2021, ha stabilito l'impossibilità di condannare l'ingegnere per il sinistro accaduto solamente perché responsabile tecnico dell'impresa affidataria dei lavori. Infatti, il ruolo di responsabile tecnico non va di per sè assimilato al ruolo di coordinatore per la sicurezza, su cui grava l'obbligo di redigere i piani per assicurare il rispetto della normativa antinfortunistica.
Dato che la legge nulla dice in merito alle modalità per il conferimento dell'incarico, occorre verificare ogni volta, in base al caso concreto, se a un determinato soggetto sono stati attribuiti i compiti previsti dalla normativa antinfortunistica.