INPS – COVID-19 – Ammortizzatori: Differimento al 31 dicembre 2021 dei termini scaduti tra il 31 gennaio e il 30 settembre 2021

L’INPS, con il messaggio n. 4580 del 21 dicembre 2021, illustrano gli indirizzi che attengono alla portata della norma che prevede un differimento dei termini decadenziali relativi ai trattamenti e assegni di integrazione salariale connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Inoltre, l’Istituto fornisce le relative istruzioni operative.

Rientrano nel differimento al 31 dicembre 2021 tutte le domande di Cassa integrazione (ordinaria e in deroga), di Assegno ordinario (ASO) dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, e del Fondo di integrazione salariale (FIS), nonché quelle di Cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA), connessi all’emergenza da COVID-19, i cui termini di trasmissione sono scaduti tra il 31 gennaio 2021 e il 30 settembre 2021.

A tal fine, l’Inps ricorda che la disciplina emergenziale introdotta dal decreto–legge 9 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come da ultimo richiamata dall’articolo 11, comma 4, del decreto-legge n. 146/2021, prevede che le domande di accesso ai trattamenti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID–19 devono essere inoltrate all’Istituto, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Ne deriva che possono beneficiare del differimento dei termini decadenziali le domande di trattamenti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa da “dicembre 2020” fino ad “agosto 2021” compreso.

Si evidenzia che la previsione di cui all’articolo 11-bis del decreto–legge n. 146/2021, nell’introdurre il differimento dei termini decadenziali, lascia inalterata la disciplina dettata pro tempore dalle norme di riferimento. Conseguentemente, possono beneficiare della proroga dei termini le istanze che rispettino le condizioni di accesso di volta in volta fissate dal legislatore, come illustrate nelle circolari e nei messaggi emanati dall’Istituto in materia. In particolare, si richiama l’attenzione sul rispetto della durata massima dei trattamenti prevista di volta in volta dalle singole disposizioni con riguardo ai periodi oggetto dalle richieste, tenuto conto dei provvedimenti di autorizzazione già adottati che possono avere esaurito la disponibilità in relazione alle singole causali.

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