INDENNITÀ DI TRASFERTA PARAMETRATA A TARIFFE DEL TRASPORTO PUBBLICO: LA DISCIPLINA FISCALE APPLICABILE
Con Risposta ad interpello n. 405 del 2 agosto 2022, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti relativamente all'applicabilità dell'articolo 51, comma 5, TUIR alle trasferte svolte con il mezzo proprio al di fuori del comune in cui il dipendente ha la sede di lavoro.
Nel caso di specie, l'indennità riconosciuta dall'azienda per le trasferte svolte al di fuori del territorio comunale viene parametrata al costo di
percorrenza stabilito in base alle tariffe del trasporto pubblico e non al costo chilometrico relativo al veicolo usato dal dipendente, che costituisce
parametro di riferimento ai fini della detassazione.
L'Agenzia delle Entrate precisa che se
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l'indennizzo basato sulle tariffe del trasporto pubblico è di importo uguale/minore rispetto a quello determinato in base alle tabelle ACI, lo stesso sarà da considerarsi non imponibile ai sensi dell'articolo 51, comma 5, TUIR;
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l'indennità di trasferta, determinata in base alle tariffe del trasporto pubblico, risulta di importo maggiore rispetto a quella determinata sulla base delle tabelle ACI, la differenza sarà da considerarsi reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 51, comma 1, TUIR.