INAIL: Diritto di rivalsa su quanto erogato per spese mediche e assenza del lavoratore infortunato
In caso di infortunio in itinere, all'INAIL spetta l'esercizio del diritto di rivalsa sugli acconti versati a titolo di danno biologico permanente, nonché su quanto erogato per spese mediche e a titolo di indennità giornaliera per assenza dal lavoro del lavoratore infortunato.
È quanto ha statuito la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 12435 dell'11 maggio 2021, precisando altresì che il credito dell'INAIL per il rimborso delle prestazioni
eseguite a favore dell'infortunato verso il terzo autore del danno o il datore di lavoro parte del rapporto assicurativo deve considerarsi credito di valore, non di valuta, e in quanto tale deve essere liquidato con riferimento alla data di liquidazione definitiva.