IL LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE CHE NON SI PRESENTA NELLA NUOVA SEDE È LEGITTIMO.

Con l'Ordinanza n. 4404 del 10 febbraio 2022, la Corte di Cassazione ha stabilito che è legittimo il licenziamento del lavoratore che non si presenta nella nuova sede a seguito del trasferimento. Anche in ipotesi di licenziamento che viola l'articolo 2103 c.c., il lavoratore non è legittimato a non prestare la propria prestazione lavorativa in quanto il rifiuto viola il principio di buona fede.

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