IL LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE CHE NON SI PRESENTA NELLA NUOVA SEDE È LEGITTIMO.
Con l'Ordinanza n. 4404 del 10 febbraio 2022, la Corte di Cassazione ha stabilito che è legittimo il licenziamento del lavoratore che non si presenta nella nuova sede a seguito del trasferimento. Anche in ipotesi di licenziamento che viola l'articolo 2103 c.c., il lavoratore non è legittimato a non prestare la propria prestazione lavorativa in quanto il rifiuto viola il principio di buona fede.