IL CONTRIBUENTE DEVE OFFRIRE PROVA DELLA DISPONIBILITÀ DELLE RISORSE, DELLA LORO ENTITÀ E DURATA.
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 692 del 12/01/2022, ha chiaritoalcuni rilevanti profili in tema di accertamento sintetico. Nella specie, l’Agenzia delle Entrate aveva effettuato un accertamento sintetico sulla base di alcuni indici di capacità contributiva (autoveicoli, residenze, spese gestionali). La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso del contribuente, con sentenza poi riformata in appello dalla Commissione Tributaria Regionale. Contro tale sentenza, infine, il contribuente proponeva ricorso per cassazione. Il ricorrente lamentava che la CTR aveva omesso di considerare la prova offerta a dimostrazione della disponibilità di reddito, a giustificazione dell’alto tenore rilevato. Affermava infatti il contribuente che negli anni precedenti c’era stato un accumulo di ricchezza, derivante dalla posizione reddituale dell’intero nucleo familiare.
LA DECISIONE
Secondo la Suprema Corte la censura era fondata. Evidenziano i giudici che la CTR, a fronte della prova contraria fornita dal contribuente si era limitata a fare generico richiamo alle verifiche operate dall’Ufficio. La Commissione Tributaria Regionale aveva fatto solo vaghi accenni ai redditi dei parenti e alla percentuale di attribuzione della casa di abitazione.
IL CONTRIBUENTE DEVE OFFRIRE PROVA DELLA DISPONIBILITÀ DELLE RISORSE, DELLA LORO ENTITÀ E DURATA.
I giudici non avevano però considerato il possesso di redditi da risparmio e dell’intero nucleo familiare. In tal modo, secondo la Cassazione, non era possibile comprendere quale fosse stato il percorso logico-argomentativo che aveva condotto alla decisione.
OSSERVAZIONI
In caso di accertamento sintetico, il contribuente deve offrire idonea prova contraria alle presunzioni dell’Ufficio. Vero è che l’allegazione di elementi indicativi di capacità contributiva comporta un’inversione dell’onere della prova, che impone al contribuente l’allegazione di prove contrarie. Ma il giudice deve comunque motivare in ordine alla valutazione delle rispettive produzioni documentali e probatorie. In conclusione, il contribuente deve offrire prova della disponibilità delle risorse, della loro entità e durata. E l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione. In sostanza, vero è che il contribuente non deve fornire la prova espressa che i redditi esenti sono stati utilizzati per coprire le spese contestate. Ma deve comunque fornire la prova in ordine a circostanze almeno sintomatiche che ciò sia accaduto, o sia potuto accadere.