IL CONSIGLIO DEI MINISTRI E LE PARTI SOCIALI HANNO SOTTOSCRITTO, IN DATA 30 GIUGNO 2022, L’AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO ANTICONTAGIO NEGLI AMBIENTI DI LAVORO.

Il nuovo protocollo sottoscritto da tutte le Parti Sociali e dai Ministri competenti semplifica le previsioni dei precedenti accordi del 2020 e del 2021, fornendo altresì un quadro di regole e comportamenti corretti per fronteggiare i rischi legati alla pandemia in Azienda.

Riservandoci i dovuti approfondimenti, con l'intento di dare una prima tempestiva informazione, riportiamo l'articolo 6 del protocollo, relativo all'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie

6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

Fermi gli obblighi previsti dall’art. 10-quater del decreto legge 22 aprile 2021 n. 52 convertito con modificazioni dalle legge 17 giugno 2021 n. 87, come modificato dall’art. 11, comma 1, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2, anche se attualmente obbligatorio solo in alcuni settori secondo la vigente disciplina legale, rimane un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da piu? lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative.
A tal fine, il datore di lavoro assicura la disponibilità di FFP2 al fine di consentirne a tutti i lavoratori l’utilizzo.

Inoltre, il datore di lavoro, su specifica indicazione del medico competente o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi sopra richiamati, individua particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (FFP2), che dovranno essere indossati, avendo particolare attenzione ai soggetti fragili.  

Di fatto, il datore di lavoro, su specifica indicazione del medico competente o del RSPP modulata sulle mansioni svolte o su particolari contesti lavorativi - che sono richiamati nel primo comma dell'articolo 6 - individua i gruppi di lavoratori cui fornire ffp2 che dovranno essere indossate. La norma richiama poi una particolare attenzione ai lavoratori fragili.

 

In merito al rilevamento della temperatura corporea per l'accesso al luogo di lavoro, questo rimane facoltà del datore di lavoro, salvo il non dover ammettere nei locali aziendali il personale che ha una temperatura superiore a 37.5°

Le Parti Sociali invitano inoltre il Governo a prorogare le modalità semplificate per l'accesso allo smart working emergenziale, per cui però servira un atto ufficiale dell'Esecutivo.

Il presente protocollo avrà validità sino al 31 ottobre 2022

Di seguito la nota illustrativa di Confcommercio, che contiene una lettura più aderente al testo del protocollo in relazione all'utilizzo delle mascherine ffp2:

Confcommercio ha sottoscritto nella serata di ieri, 30 giugno, un nuovo Protocollo per il contrasto al virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, nel corso di un incontro promosso dal Ministro del lavoro con tutte le parti sociali, cui hanno preso parte anche i Ministeri della Salute e dello Sviluppo Economico, nonchè l’INAIL.

Il nuovo Protocollo è stato elaborato considerando l’evoluzione del virus e della normativa generale di contrasto anche negli altri ambiti della vita civile, con l’obiettivo di continuare a dare regole certe a tutela dei lavoratori ma anche delle imprese, relativamente ai profili di responsabilità.

Confcommercio aveva già rappresentato nell’incontro del 22 giugno la necessità di sostituire i precedenti protocolli con un nuovo strumento più snello e concentrato sulla prevenzione dei lavoratori fragili e sulla raccomandazione di mantenere forme di distanziamento in presenza in situazioni critiche.

Nel merito:

il rischio da SARS-CoV-2/COVID-19 continua a essere un rischio generico, in merito agli adempimenti in termini di sicurezza sul lavoro, per il quale, si dice nel protocollo “occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione”;

  1. informazione: sono confermati gli obblighi di informazione relativamente ai rischi da contagio e alle misure precauzionali e comportamentali da adottare;

  2. modalità di ingresso e rientro in azienda dopo il contagio: i punti di riferimento normativo ed amministrativo sono l’art. 4 del decreto legge 24 marzo 2022 n. 24 convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52 e la circolare del Ministero della salute n. 19680 del 30 marzo 2022, per cui sono riammessi in azienda i lavoratori contagiati solo ad avvenuta guarigione, mentre è previsto l’isolamento per i contagiati e l’autosorveglianza per 10 giorni per i contatti stretti; in ogni caso si continua a prevedere la possibilità della misurazione della temperature che consente l’allontanamento qualora sia superiore a 37,5°;

3. appalti: è previsto un obbligo di informazione all’azienda committente dalle aziende appaltatrici in caso di positività al Covid di propri dipendenti;

4. e 5. sanificazione e precauzioni igieniche personali: devono continuare a garantirsi forme di igienizzazione e di sanificazione nelle modalità oramai divenute consuete;

6. dispositivi di protezione delle vie respiratorie: è il punto di maggior cambiamento rispetto ai protocolli preesistenti: si sancisce la fine dell’obbligo generalizzato di utilizzo delle mascherine. Si prevede però l’onere di garantire le FFP2 (non essendo più le chirurgiche DPI) a disposizione dei lavoratori per consentirne l’utilizzo nei casi di maggior criticità come quelli descritti nel punto 6 (contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative). Insieme al medico competente o all’RSPP, inoltre il datore di lavoro potrà inserire un obbligo circostanziato di indossare la mascherina.

Quanto alla gestione della persona sintomatica e alla sorveglianza sanitaria, le disposizioni sono rimaste sostanzialmente identiche al passato. Infine le Parti hanno condiviso di chiedere al Governo di impegnarsi per le proroghe per la disciplina dei lavoratori fragili e per l’utilizzo del lavoro agile emergenziale.

Le parti si sono date il termine del 31 ottobre per una verifica delle nuove disposizioni alla luce dell’evoluzione normativa ed epidemiologica.

 

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