FeNAILP-UGIFAI: Chiarificazioni

Il Presidente Nazionale della FENAILP-UGIFAI Carlo Massaro ricorda che tutti gli agenti con mandato (contratto) sono obbligati ad essere iscritti alla Fondazione Enasarco che rilascia un numero di matricola individuale, devono avere la PEC ed essere iscritti alla CCIAA, oltre alla partita IVA naturalmente. Versamenti previdenziali all'INPS tramite chi tiene la contabilità/Fenailp/ e all'Enasarco il versamento viene fatto dalla ditta mandante che trattiene la quota parte dell'agente, ossia 50% del 17% totale che l'azienda deve versare fino a raggiungimento del massimale previsto per agente se pluri o mono mandato.

“Dal Regolamento Enasarco “

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Art. 4 - Contributo previdenziale obbligatorio

1. Il contributo previdenziale obbligatorio, da calcolarsi su tutte le somme dovute all’agente a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di agenzia anche se non ancora liquidate, compresi acconti e premi, è del 17% di cui il 14% destinato al calcolo delle prestazioni previdenziali ed il rimanente 3% destinato al ramo previdenza a titolo di solidarietà. Il contributo è dovuto per gli agenti che operino in forma individuale e per quelli che operino in forma societaria o associata, escluse le società di agenzia di cui all’articolo 6. Il contributo è a carico del preponente e dell’agente in misura paritetica.

2. All’incremento dell’aliquota contributiva si perviene attraverso il seguente regime di elevazione graduale: vedi tabella allegata al post

2bis. Al fine di assicurare l’equilibrio tra le entrate contributive e la spesa per prestazioni pensionistiche, nel triennio precedente l’anno di eventuale eccedenza di quest’ultima la Fondazione dispone la variazione dell’aliquota del contributo previdenziale nella misura necessaria a conservare il saldo previdenziale positivo secondo le ultime stime di bilancio tecnico.

3. In caso di rapporti di agenzia con agenti operanti in forma societaria o associata che implichi la responsabilità illimitata di uno o più soci, il contributo è suddiviso tra i soci illimitatamente responsabili in misura corrispondente alla quota di partecipazione societaria di ciascuno. In difetto della comunicazione di cui all’articolo 3, comma 2, i contributi sono ripartiti in misura paritetica. Ai fini contributivi le eventuali modifiche della quota di partecipazione societaria hanno efficacia dal trimestre successivo a quello della relativa comunicazione alla Fondazione.

4. Nel quadrimestre successivo all'approvazione del bilancio consuntivo, la Fondazione mette a disposizione di ciascun agente un riepilogo della sua posizione previdenziale aggiornata con i contributi pervenuti entro il 31 dicembre dell’anno precedente. Entro la stessa data la Fondazione mette altresì a disposizione di ciascun preponente un riepilogo dei contributi versati. L’eventuale contestazione di tali riepiloghi deve pervenire, a pena di decadenza, entro sei mesi; decorso tale termine i riepiloghi dei contributi accreditati s'intendono approvati.

5. È facoltà della Fondazione chiedere agli agenti e ai preponenti la presentazione degli originali dei conti provvigioni e dei contratti di agenzia o rappresentanza al fine di verificare la legittimità dei contributi accreditati, l’esattezza dei versati nonché la correttezza del periodo denunciato.

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