Emergenza Covid: I chiarimenti per fruire degli ammortizzatori previsti nel Decreto “Ristori"

L’Inps, fornisce indicazioni in merito alle novità apportate dal D.L. n. 137/2020 (c.d. Decreto Ristori), in materia di sostegno al reddito nelle ipotesi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa a causa di eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il Decreto Ristori ha previsto la possibilità di richiedere un ulteriore periodo di 6 settimane di integrazione salariale da usufruire nel periodo dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021.
Tale disciplina deve essere coordinata con quella precedentemente introdotta dal D.L. n. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto), che parallelamente regolamenta l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale per il periodo dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020.
Le ulteriori 6 settimane di trattamenti possono essere riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il secondo periodo di 9 settimane purché lo stesso periodo sia integralmente decorso, nonché ai datori di lavoro appartenenti a specifici settori per i quali i diversi D.P.C.M. hanno disposto la chiusura o la limitazione delle attività economiche e produttive.
I codici Ateco di tali settori sono contenuti negli allegati 1 e 2 al Decreto Ristori-bis.
Questi ultimi datori di lavoro possono accedere ai trattamenti, anche senza aver richiesto un precedente trattamento di integrazione salariale o essere stati autorizzati alla relativa fruizione.
I trattamenti di cassa integrazione salariale e assegno ordinario previsti dal D.L. n. 137/2020 (6 settimane) trovano applicazione anche per i lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020 (data di entrata in vigore del D.L. n. 149/2020 - c.d. Decreto Ristori bis).
Inoltre, secondo quanto successivamente previsto dall’articolo 13 del D.L. n. 157/2020 (c.d. Decreto Ristori quater), anche le richieste di trattamenti di CIG ai sensi del Decreto Agosto (9+9 settimane), potranno interessare i lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020, purché la trasmissione delle domande avvenga nel rispetto dei termini decadenziali.
Pertanto tali domande dovranno essere inviate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.