ESONERO CONTRIBUTI ASSUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO E TERMALE: ECCO LE ISTRUZIONI PER ACCEDERE ALLA MISURA

Con una circolare pubblicata dall'INPS, sono state ufficializzate le modalità di accesso all'esonero contributivo previsto per i titolari di attività turistico-ricettive e di stabilimenti termali che hanno stipulato contratti di assunzione nel 2022.  

 

Con questa misura, introdotta con il Decreto Sostegni Ter, viene riconosciuta una premialità ai datori di lavoro che hanno effettuato, dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale, oppure una conversione dei suddetti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Vediamo, di seguito, le istruzioni rese note dall'INPS, focalizzando l'attenzione sulla durata dello sgravio, i requisiti da rispettare e gli adempimenti da produrre per usufruire dell'esonero (per visionare la versione integrale del documento.

COME RICHIEDERE LO SGRAVIO CONTRIBUTIVO

I soggetti beneficiari della misura sono i titolari di attività turistico-ricettive e di stabilimenti termali. Per individuare i settori a cui è rivolto l'esonero, l'INPS ha pubblicato l'elenco dei Codici ATECO a cui è riconosciuto lo sgravio contributivo

Passiamo, ora, ai requisiti necessari per il riconoscimento dell'esonero:

  • il rispetto della regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale (DURC);

  • l'assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;

  • il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori;

  • l'applicazione dei principi generali relativi agli incentivi all'occupazione.

Nella circolare dell'INPS, inoltre, vengono elencati anche i casi in cui non viene riconosciuta l'agevolazione, come segue:

  • se l'assunzione viola il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo;

  • se l'assunzione riguarda lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti;

  • se è in atto una crisi o una riorganizzazione aziendale.

Per quanto riguarda gli adempimenti da produrre per la fruizione del beneficio, il datore di lavoro interessato dovrà compilare e inviare all'INPS il modulo di istanza online "TUR44" (disponibile sul sito ufficiale dell'ente nella sezione "Portale delle Agevolazioni"). Il modulo di accesso dovrà contenere le seguenti informazioni:

  • l'indicazione del lavoratore con cui si è stipulato contratto di assunzione o di conversione del rapporto di lavoro;

  • il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto instaurato;

  • l'importo della retribuzione mensile media, comprendendo tredicesima e quattordicesima;

  • l'indicazione della eventuale percentuale di part-time, in caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale;

  • la misura dell'aliquota contributiva per cui si richiede lo sgravio.

Le domande di accesso dovranno essere inviate entro e non oltre il 30 giugno 2022. L'INPS, una volta ricevuta l'istanza, procederà con i dovuti controlli mediante i propri sistemi informativi centrali.

Anche nella compilazione del flusso Uniemens, devono essere indicati i nomi di lavoratori che danno diritto all'esonero, valorizzando i campi della sezione "DenunciaIndividuale", come da istruzioni riportate nella circolare dell'INPS. L'esonero contributivo può essere inserito esclusivamente nelle denunce dei mesi di luglio, agosto o settembre 2022. 

DURATA DELL'ESONERO CONTRIBUTIVO

Come già specificato nell'introduzione, lo sgravio viene applicato per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, effettuate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022. Il periodo agevolativo coincide con la durata dei contratti stipulati e, quindi, può arrivare ad un massimo di tre mesi. In caso di conversione dei suddetti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l'esonero è riconosciuto per un periodo massimo di sei mesi dalla conversione.

L'agevolazione fiscale è riconosciuta nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, escludendo i premi e contributi dovuti all'INAIL.

 

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