Demansionamento e mobbing esclusi se le condotte durano poco e riguardano anche gli altri colleghi

La Cassazione, con l'Ordinanza n. 5473 del 26 febbraio 2021, ha confermato le decisioni di primo grado e d'appello con riferimento alle presunte condotte di mobbing e di demansionamento messe in atto dal Ministero della Giustizia nei confronti di una sua dipendente.

La lavoratrice lamentava l'adibizione a mansioni di basso profilo e un periodo di assenza di compiti per tre mesi consecutivi, ritenendo quindi di avere diritto al risarcimento del danno subito per demansionamento e mobbing.

I giudici hanno, invece, ritenuto che la decisione fosse da confermare dal momento che le attività caratterizzate da scarsa tecnicità erano proprie dell'inquadramento contrattuale della lavoratrice e che comunque si trattava di mansioni svolte anche da tutti gli altri colleghi. Inoltre, la mancata assegnazione di compiti per un così breve periodo non poteva essere ascritta a nessuna condotta di mobbing.

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