Decontribuzione Sud: Stop del TAR all’INPS e niente ricalcolo entro oggi

Tutte le istruzioni INPS sull'esonero contributivo per il SUD ma c'è una novità dal Tar Lazio sul versamento di oggi 16 riguardante la misura dello sgravio sulle tredicesime.
L’ INPS ha pubblicato in due messaggi successivi, n. 72 e n. 170/2021, le istruzioni per la fruizione dell'esonero contributivo introdotto dall'articolo 27 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, (c.d. “Decontribuzione Sud”) nell'ambito del lavoro in somministrazione, del lavoro marittimo, della gestione pubblica Inoltre l'istituto precisa come applicare l'esonero alle tredicesime mensilità.
E' giunta notizia che il TAR LAZIO, con decreto del 13.2.2021 (ALLEGATO in fondo all'articolo) ha sospeso gli effetti del messaggio INPS n. 72 proprio riguardante l'applicazione parziale dello sgravio sulla tredicesima La decisione impatta anche sui versamenti di oggi 16 febbraio scadenza per l'eventuale ricalcolo dei contributi già versati in forma ridotta e per i quali l'INPS chiedeva la restituzione. (vedi sotto maggiori dettagli.)
Si ricorda che l'agevolazione riguarda i datori di lavoro privati con sedi operative nelle regioni meno sviluppate, e consiste nell' esonero pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti con esclusione dei premi INAIL. dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico.
Decontribuzione Sud e Somministrazione di lavoro
L’esonero spetta ai datori di lavoro privati la cui sede di lavoro sia ubicata in una delle regioni c.d. svantaggiate, con riguardo ai rapporti di lavoro somministrato l'istituto evidenzia che gli adempimenti retributivi e previdenziali, gravano sull’Agenzia che effettua l’assunzione.
Quindi per il beneficio rileva la sede di lavoro del datore di lavoro (Agenzia) e non dell’utilizzatore.
LAVORATORI MARITTIMI
In merito all’applicazione dell’esonero da parte delle imprese armatoriali il messaggio 72/2020 precisa che le imprese armatoriali possono beneficiare dell’esonero per i lavoratori marittimi che siano imbarcati su navi che risultano iscritte, alla data del 1° ottobre 2020, nei compartimenti marittimi ubicati nelle regioni individuate dall’articolo 27 del citato decreto-legge n. 104/2020. Il messaggio specifica anche che la decontribuzione non è cumulabile le ulteriori agevolazioni cui hanno diritto le imprese armatoriali (in quanto esoneri totali), ovvero:
- esonero totale dal versamento dei contributi obbligatori previdenziali ed assistenziali dovuti per gli equipaggi delle navi iscritte nel Registro Internazionale (cfr. l’art. 6, del D.L. n. 457/1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30/1998);
- esonero totale dal versamento dei contributi obbligatori previdenziali ed assistenziali per gli equipaggi delle navi che esercitano la pesca oltre gli stretti (cfr. l’art. 6-bis, del D.L. n. 457/1997, introdotto dalla legge di conversione n. 30/1998);
- esonero totale, per il periodo dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dalle imprese armatoriali per i marittimi imbarcati sulle navi iscritte nelle matricole e nei registri nazionali che esercitano attività di cabotaggio, attività di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione ed ai consumi di bordo delle navi, navi adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali (cfr. l’art. 88, del D.L. n. 104/2020).
“DECONTRIBUZIONE SUD” PER LA TREDICESIMA MENSILITÀ: LE NOVITÀ DAL TAR
Come anticipato sopra secondo l'INPS la decontribuzione può trovare applicazione anche sulla contribuzione relativa alla tredicesima mensilità erogata a dicembre 2020, ma esclusivamente con riferimento ai ratei maturati nel rimestre. INPS affermava che "I datori di lavoro interessati, che avessero già calcolato ed esposto l’esonero sull’intera tredicesima mensilità, procederanno alla rideterminazione dell’importo spettante e il conguaglio potrà essere effettuato nelle denunce di competenza gennaio 2021 utilizzando il nuovo codice causale: “M317”
E' su questo punto che iil TAR ha accolto il ricorso dell’Associazione nazionale dei consulenti del lavoro e ha sospeso il provvedimento dell'INPS in attesa della trattazione collegiale del 2 marzo. Sospesa dunque la necessità di rideterminare l’importo del versamento contributivo oggetto di esonero e la conseguente restituzione della somma eccedente nelle denunce di competenza di gennaio 2021 in scadenza oggi 16 febbraio (vedi sotto il contenuto del messaggio INPS.
Su questo dunque vanno attese nuove istruzioni, dopo la trattazione collegiale, da parte dell'istituto previdenziale.
Compilazione di Uniemens Lista PosPA per le aziende con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica.
Il Messaggio 1070 /2021 precisa che "il valore da indicare nell’elemento < lmporto > di <Recupero Sgravi> dell’elemento <E0_PeriodoNelMese> del mese di dicembre 2020 deve ricomprendere, relativamente alla tredicesima, la quota di decontribuzione riferita ai soli ratei suddetti. Qualora l’esonero fosse già stato calcolato ed esposto sull’intera tredicesima mensilità, si dovrà trasmettere con la Lista PosPA del mese di gennaio 2021 l’elemento V1 Causale 5, riferito al mese di dicembre 2020, nel quale si dovranno dichiarare tutti i dati giuridici ed economici corretti, così da sostituire il precedente “E0”, e si dovrà procedere al versamento della somma riferita ai ratei che non avrebbero dovuto essere oggetto di esonero".