DL Sostegni: Le misure previste per il comparto delle fiere
Per il settore fiere previsto un fondo perduto e altro, vediamo a chi spetta.
In considerazione del trasferimento delle competenze in materia di turismo al neo-istituito Ministero per il turismo e della riconducibilità a tali competenze del settore delle fiere e dei congressi, vengono escluse le fiere e i congressi dalle tipologie di eventi per i quali il fondo istituito dal comma 2 dell’art.183 del decreto Rilancio prevede il ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19, (originariamente comprendente spettacoli, fiere, congressi e mostre). Lo stesso fondo oggetto dell’intervento appena descritto viene incrementato di 120 milioni di euro.
Specificatamente al settore fiere interviene l’art. 38 comma 1 dello stesso Sostegni prevedendo l’incremento di 150 milioni, per l’anno 2021, del fondo per la promozione integrata (previsto all’art. 74 comma 1 del D.l. 18/2020)
In particolare, si stabilisce la concessione di contributi a fondo perduto commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti:
- da utili;
- misure di sostegno erogate da pubbliche amministrazioni;
- da altre fonti di ricavo;
a favore di enti fieristici italiani, costituiti in forma:
- di società di capitali;
- nonché delle imprese aventi come attività prevalente l'organizzazione di eventi fieristici di rilievo internazionale.
E’ prevista altresì l’istituzione di un Fondo, con la dotazione di 100 milioni di Euro per l’anno 2021, destinato al ristoro delle perdite derivanti:
- dall’annullamento,
- dal rinvio
- dal ridimensionamento
di fiere e congressi.
Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione di tali risorse, tenendo conto dell'impatto economico negativo nel settore conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19. È prevista una clausola di incompatibilità tra le misure di sostegno previste al comma 1 e quelle previste al comma 3