DANNO PATRIMONIALE PER PERDITA DI CAPACITÀ LAVORATIVA: LA QUANTIFICAZIONE VA FATTA UTILIZZANDO PARAMETRI AGGIORNATI.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 7821 del 10 marzo 2022, ha stabilito che per la liquidazione del danno patrimoniale futuro da perdita della capacità lavorativa specifica è necessario il riferimento a parametri più aggiornati rispetto ai coefficienti di capitalizzazione stabiliti dal regio decreto 1403/1922.
La Suprema Corte specifica che il danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica va liquidato moltiplicando il reddito perduto per un coefficiente di capitalizzazione adeguato.
In particolare, usando come termini di raffronto la retribuzione media dell'intera vita lavorativa della categoria di pertinenza, desunta da parametri di rilievo normativi o stimata in via equitativa, insieme a coefficienti di capitalizzazione aggiornati e scientificamente corretti, come quelli approvati con provvedimenti per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o quelli elaborati in materia di danno aquiliano.