Contributo a fondo perduto negozi centri storici: Cambia la platea dei beneficiari

Il DL Sostegni ridisegna l'ambito degli aventi diritto. Vediamo i dettagli

Il DL Sostegni restringe la platea dei comuni beneficiari del contributo a fondo perduto centri storici, di cui all’articolo 59, comma 1, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, destinato ai comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti ove sono situati santuari religiosi che avessero registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti nei comuni stessi. 

Chi sono i soggetti beneficiari

Secondo quanto riporta la relazione illustrativa al DL Sostegni si circoscrive il contributo a fondo perduto per le attività economiche e commerciali nei centri storici di cui all’articolo 59, comma 1, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 , ai comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti ove sono situati santuari religiosi che, in base all’ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l’elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti nei comuni stessi.

Il nuovo art. 59 del Decreto Agosto n. 104, così come modificato dal DL Sostegni, recita testualmente: 

E' riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attivita' di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di citta' metropolitana e dei comuni ove sono situati santuari religiosi che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:

  1. per i comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti capoluogo di provincia e per i comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti ove sono situati santuari religiosi, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;
  2. per i comuni capoluogo di citta' metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.

Sulla base dei citati dati statistici relativi all’anno 2019, la platea dei comuni interessati dalla presente misura ammonta a 55, di cui 15 capoluoghi di provincia, in quanto tali già destinatari del contributo a fondo perduto di cui alla medesima lettera a). Pertanto, i comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti ove sono situati santuari religiosi che abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti nei comuni stessi e che non costituiscono capoluogo di provincia sono quantificabili in numero pari a 40.

Ricordiamo inoltre che a partire dal giorno 18 novembre e fino al 14 gennaio 2021 era possibile richiedere il contributo a fondo perduto per gli esercenti dei centri storici dei grandi centri urbani colpiti dal calo dei turisti stranieri causato dell’emergenza “Covid 19”, previsto dal Dl n. 104/2020.

Con il provvedimento del 12 novembre, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di domanda da inviare tramite i servizi telematici delle Entrate ossia un servizio web disponibile nel portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia.

ATTENZIONE Questa la tabella allegata al provvedimento di cui sopra che ora dovrebbe essere aggiornata in base alle novità del DL Sostegni

ELENCO COMUNI 

CODICE CATASTALE 

COMUNE 

PROVINCIA 

RAPPORTO PRESENZE TURISTICHE STRANIERI/RESIDENTI 

L736

Venezia

VENEZIA

42,6

L746

Verbania

VERBANO-CUSIO-OSSOLA

26,0

D612

Firenze

FIRENZE

21,5

H294

Rimini

RIMINI

15,3

I726

Siena

SIENA

11,6

G702

Pisa

PISA

9,9

H501

Roma

ROMA

7,6

C933

Como

COMO

7,2

L781

Verona

VERONA

6,4

F205

Milano

MILANO

5,8

L500

Urbino

PESARO E URBINO

5,7

A944

Bologna

BOLOGNA

4,2

E463

La Spezia

LA SPEZIA

4,2

H199

Ravenna

RAVENNA

4,2

A952

Bolzano

BOLZANO-BOZEN

4,1

A794

Bergamo

BERGAMO

3,8

E715

Lucca

LUCCA

3,7

F052

Matera

MATERA

3,4

G224

Padova

PADOVA

3,3

A089

Agrigento

AGRIGENTO

3,3

I754

Siracusa

SIRACUSA

3,0

H163

Ragusa

RAGUSA

3,0

F839

Napoli

NAPOLI

2,2

B354

Cagliari

CAGLIARI

1,8

C351

Catania

CATANIA

1,7

D969

Genova

GENOVA

1,6

G273

Palermo

PALERMO

1,3

L219

Torino

TORINO

1,3

A662

Bari

BARI

1,3

Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 realizzati nelle zone A dei comuni sia inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019.

L’ammontare del contributo è determinato applicando alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019, una delle seguenti percentuali:

  • 15% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
  • 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 400.000 e fino a euro 1.000.000 nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;  
  • 5% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 1.000.000 nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto. L’ammontare dei ricavi/compensi non deve essere ragguagliato ad anno. 

L'ammontare del contributo è riconosciuto, comunque, ai soggetti beneficiari per un importo non inferiore a euro 1.000 per le persone fisiche e a euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

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