Contributo a fondo perduto negozi centri storici: Cambia la platea dei beneficiari

Il DL Sostegni ridisegna l'ambito degli aventi diritto. Vediamo i dettagli
Il DL Sostegni restringe la platea dei comuni beneficiari del contributo a fondo perduto centri storici, di cui all’articolo 59, comma 1, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, destinato ai comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti ove sono situati santuari religiosi che avessero registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti nei comuni stessi.
Chi sono i soggetti beneficiari
Secondo quanto riporta la relazione illustrativa al DL Sostegni si circoscrive il contributo a fondo perduto per le attività economiche e commerciali nei centri storici di cui all’articolo 59, comma 1, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 , ai comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti ove sono situati santuari religiosi che, in base all’ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l’elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti nei comuni stessi.
Il nuovo art. 59 del Decreto Agosto n. 104, così come modificato dal DL Sostegni, recita testualmente:
E' riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attivita' di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di citta' metropolitana e dei comuni ove sono situati santuari religiosi che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:
- per i comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti capoluogo di provincia e per i comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti ove sono situati santuari religiosi, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;
- per i comuni capoluogo di citta' metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.
Sulla base dei citati dati statistici relativi all’anno 2019, la platea dei comuni interessati dalla presente misura ammonta a 55, di cui 15 capoluoghi di provincia, in quanto tali già destinatari del contributo a fondo perduto di cui alla medesima lettera a). Pertanto, i comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti ove sono situati santuari religiosi che abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti nei comuni stessi e che non costituiscono capoluogo di provincia sono quantificabili in numero pari a 40.
Ricordiamo inoltre che a partire dal giorno 18 novembre e fino al 14 gennaio 2021 era possibile richiedere il contributo a fondo perduto per gli esercenti dei centri storici dei grandi centri urbani colpiti dal calo dei turisti stranieri causato dell’emergenza “Covid 19”, previsto dal Dl n. 104/2020.
Con il provvedimento del 12 novembre, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di domanda da inviare tramite i servizi telematici delle Entrate ossia un servizio web disponibile nel portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia.
ATTENZIONE Questa la tabella allegata al provvedimento di cui sopra che ora dovrebbe essere aggiornata in base alle novità del DL Sostegni
ELENCO COMUNI |
|||
CODICE CATASTALE |
COMUNE |
PROVINCIA |
RAPPORTO PRESENZE TURISTICHE STRANIERI/RESIDENTI |
L736 |
Venezia |
VENEZIA |
42,6 |
L746 |
Verbania |
VERBANO-CUSIO-OSSOLA |
26,0 |
D612 |
Firenze |
FIRENZE |
21,5 |
H294 |
Rimini |
RIMINI |
15,3 |
I726 |
Siena |
SIENA |
11,6 |
G702 |
Pisa |
PISA |
9,9 |
H501 |
Roma |
ROMA |
7,6 |
C933 |
Como |
COMO |
7,2 |
L781 |
Verona |
VERONA |
6,4 |
F205 |
Milano |
MILANO |
5,8 |
L500 |
Urbino |
PESARO E URBINO |
5,7 |
A944 |
Bologna |
BOLOGNA |
4,2 |
E463 |
La Spezia |
LA SPEZIA |
4,2 |
H199 |
Ravenna |
RAVENNA |
4,2 |
A952 |
Bolzano |
BOLZANO-BOZEN |
4,1 |
A794 |
Bergamo |
BERGAMO |
3,8 |
E715 |
Lucca |
LUCCA |
3,7 |
F052 |
Matera |
MATERA |
3,4 |
G224 |
Padova |
PADOVA |
3,3 |
A089 |
Agrigento |
AGRIGENTO |
3,3 |
I754 |
Siracusa |
SIRACUSA |
3,0 |
H163 |
Ragusa |
RAGUSA |
3,0 |
F839 |
Napoli |
NAPOLI |
2,2 |
B354 |
Cagliari |
CAGLIARI |
1,8 |
C351 |
Catania |
CATANIA |
1,7 |
D969 |
Genova |
GENOVA |
1,6 |
G273 |
Palermo |
PALERMO |
1,3 |
L219 |
Torino |
TORINO |
1,3 |
A662 |
Bari |
BARI |
1,3 |
Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 realizzati nelle zone A dei comuni sia inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019.
L’ammontare del contributo è determinato applicando alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019, una delle seguenti percentuali:
- 15% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
- 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 400.000 e fino a euro 1.000.000 nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
- 5% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 1.000.000 nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto. L’ammontare dei ricavi/compensi non deve essere ragguagliato ad anno.
L'ammontare del contributo è riconosciuto, comunque, ai soggetti beneficiari per un importo non inferiore a euro 1.000 per le persone fisiche e a euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.