CORRETTIVI SUL SUPERBONUS 110% E MISURE PER IMPEDIRE NUOVE FRODI E TRUFFE MULTE E ANCHE CARCERAZIONE PER IL “TECNICO ABILITATO” CHE DICHIARA IL FALSO PER AVERE IL BONUS.
Dopo le misure previste prima dal cd. Decreto antifrode (Decreto Legge n. 157 del 2021), poi riprese nella Legge di Bilancio 2022 e nel Decreto Sostegni Ter, è arrivato il Decreto Superbonus 2022. Il provvedimento contiene alcune correzioni anche sul meccanismo di cessione del credito maturato per i principali bonus edilizi, tra cui Superbonus 110% e bonus facciate.
Nello specifico, la misura va a modificare le recenti novità in materia introdotte nel Sostegni Ter, in cui erano state escluse ipotesi di cessione del credito successive alla prima. Il decreto, mantenendo il limite di una sola cessione, fa salva la possibilità di due ulteriori cessioni (anche se si procede con lo sconto in fattura) per gli interventi relativi alle spese legate al Superbonus 110%, al bonus facciate e agli interventi di efficientamento energetico, solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’art. 106 del TUB, ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.
I crediti ceduti non possono “formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate”. Per tale ragione, al credito viene attribuito “un codice identificativo univoco, da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni”, da applicarsi alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022. Arrivano, infine, multe e anche carcerazione per il “tecnico abilitato” che dichiara il falso per ottenere il bonus edilizio. La reclusione va da 2 a 5 anni e la multa da 50.000 a 100.000 euro. Per maggiori approfondimenti è possibile consultare il testo del Decreto 25 febbraio 2022, n. 13 pubblicato sulla Gazzetta Serie Generale n.47 del 25 febbraio 2022.