Autonoma organizzazione del lavoro e Irap: Ordinanza

Con Ordinanza 15 febbraio n. 3865, la Corte di Cassazione ha stabilito che la collaborazione continuativa svolta da un solo soggetto è un elemento sufficiente a configurare il contributo alla produttività ai fini della verifica del requisito di autonoma organizzazione dell'IRAP:

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha escluso la possibilità di rimborso IRAP per il professionista che si avvale di collaboratori esterni riuscendo a realizzare un reddito di notevole entità. Il requisito dell'autonoma organizzazione è considerarsi irrilevante solo nel caso di lavoratore con mansioni di segreteria o generiche, seppur assunto stabilmente.

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