Automezzi pubblici adibiti al trasporto di passeggeri: Tempi di guida e riposi

Con la Nota n. 61 del 14 gennaio 2021, l'INL è intervenuto per fornire chiarimenti in materia di autotrasporto effettuato da parte dei conducenti degli automezzi pubblici di linea extra urbana adibiti al trasporto passeggeri, nelle ipotesi in cui gli stessi, nell'ambito della medesima settimana lavorativa, siano adibiti in maniera promiscua a servizio di linea su singole tratte di percorrenza inferiori ai 50 km e ad attività di guida (noleggio autobus con conducente) su tratte superiori ai 50 km.

In particolare, l'Ispettorato precisa che si applica esclusivamente:

• la normativa nazionale, qualora l'intera attività di guida, giornaliera e settimanale, sia costituita da corse, ancorché ripetute o effettuate su linee diverse, singolarmente non superiori a 50 km;

• la legislazione comunitaria, in relazione ai tempi di guida e di riposo giornalieri e settimanali, nell'ipotesi in cui anche una sola attività di guida non rientri tra le ipotesi di esclusione di cui all'art. 3, par. 1, lett. a), Reg. CE n. 561/2006.

L'INL ha inoltre chiarito che, nel caso di percorso misto con almeno una tratta superiore ai 50 km, il conducente deve osservare il periodo di riposo previsto dall'art. 8 del Reg. CE n. 561/2006, e gli spetta quindi la compensazione del periodo residuo nei termini previsti dal medesimo articolo, qualora nel corso di 2 settimane consecutive non abbia beneficiato del riposo settimanale integrale, ma di quello ridotto.

TOP