Aree di crisi complessa: Niente riduzione mobilità in deroga per terza e quarta proroga

Com’è noto, la legge di bilancio 2021 ha prorogato anche nel 2021 il trattamento di mobilità in deroga, per un massimo di 12 mesi, per i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa e che alla data del 1° gennaio 2017 risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga. La misura dei trattamenti è ridotta del 10 % nel caso di prima proroga, del 30

% nel caso di seconda proroga e del 40 % nel caso di proroghe successive.

Con la Circolare n. 158 del 22 ottobre 2021, l’INPS comunica che, in applicazione del DL n. 73/2021 (Decreto Sostegni bis), con riferimento al periodo dal 1° febbraio 2021 al 31 dicembre 2021, la riduzione non si applica ai lavoratori che hanno ottenuto la terza e quarta proroga del trattamento.

TOP