Anche per le donne lavoratrici e in difficoltà l’INPS versa fino a 6.000 euro per il bonus assunzioni
La Legge di Bilancio per l’anno 2021 ha previsto diverse misure e incentivi per i datori di lavoro che assumono. Con il messaggio n.3809 del 5 novembre 2021, l’INPS ha fornito le istruzioni per fruire dell’agevolazione prevista per quanti hanno assunto donne lavoratrici nel 2021-2022. Infatti anche per le donne lavoratrici e in difficoltà l’INPS versa fino a 6.000 euro per il Bonus assunzioni. In particolare, la Legge di Bilancio n.178/2020 ha previsto per le assunzioni di donne lavoratrici nel biennio 2021-2022 l’esonero contributivo nella misura del 100%. Il limite massimo dell’importo sarà pari a euro 6.000 su base annua. Pertanto con il predetto messaggio si illustrano le modalità operative per ottenere l’agevolazione contributiva, di cui di sono stati già descritti i requisiti necessari. In particolare nell’articolo “In arrivo l’agevolazione per le donne svantaggiate, fino a 6.000 euro nessun contributo” riportante la circolare INPS n.332 del 22 febbraio 2021.
CHI È INTERESSATO
Potranno presentare l’istanza i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, compresi quelli del settore agricolo. Rimangono invece escluse le imprese del settore finanziario e delle pubbliche amministrazioni.
L’esonero è cumulabile con altri nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che gli altri esoneri non prevedano un divieto di cumulo. Ad esempio non è cumulabile con l’incentivo previsto per l’assunzione di giovani
Pertanto i datori di lavoro interessati che hanno proceduto alle assunzioni-trasformazioni nel periodo compreso tra l’1gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, potranno inoltrare la domanda.
ANCHE PER LE DONNE LAVORATRICI E IN DIFFICOLTÀ L’INPS VERSA FINO A 6.000 EURO PER IL BONUS ASSUNZIONI
Inoltre l’INPS specifica che per ogni evento incentivabile, ovvero assunzione, trasformazione e proroga, è necessario una singola comunicazione online. A tale scopo, i datori di lavoro potranno utilizzare il modulo 92-2012, presente all’interno del Cassetto Previdenziale a partire dall’11 novembre 2021. Inoltre per le domande inviate in relazione all’incentivo del 50% previsto dalla Legge Fornero, per le assunzioni, trasformazioni o proroghe, si applicherà la conversione automatica.
Pertanto l’agevolazione contributiva si riferisce alle sole assunzioni o trasformazioni avvenute dal primo gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. I datori di lavoro pertanto dovranno inviare la comunicazione online accedendo al Cassetto Previdenziale di riferimento, sul sito web dell’Istituto.
Per la fruizione dell’esonero contributivo relativo alle assunzioni/trasformazioni che eventualmente si effettueranno tra l’1gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, bisognerà invece attendere l’ulteriore via libero dell’Europa.