Agenzia delle Entrate: Trasmissione telematica dichiarazioni

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali all'Agenzia delle Entrate ex art. 3, D.P.R. n. 322/1998.
L'Agenzia delle Entrate precisa che è valida ogni procedura che si conformi ai seguenti principi:
• l'impegno, anche cumulativo, a trasmettere in via telematica all'Agenzia i dati contenuti nella dichiarazione, è rilasciato al contribuente o al sostituto di imposta contestualmente alla ricezione della stessa all'assunzione dell'incarico professionale, sottoscritto dal cliente, per la sua predisposizione;
• la sottoscrizione da parte dell'intermediario del riquadro relativo all'impegno alla presentazione telematica, presente nel frontespizio dei modelli dichiarativi, precede l'invio telematico;
• la dichiarazione inviata deve essere sottoscritta dal solo contribuente e/o sostituto e non anche dall'intermediario;
• gli obblighi di conservazione sono differenziati in ragione dei soggetti coinvolti, infatti contribuenti e sostituti d'imposta devono conservare l'originale sottoscritto e gli incaricati devono conservare la copia della dichiarazione trasmessa.
Sono valide sia modalità analogiche sia elettroniche.
La sottoscrizione della dichiarazione da parte dell'intermediario unicamente mediante la firma elettronica, basata sul certificato emesso dall'Agenzia delle entrate e apposta in sede di autentica del file da trasmettere all'Amministrazione finanziaria, è conforme alle procedure attualmente in uso per adempiere agli obblighi disposti dall'articolo 3, D.P.R. n. 322/1998