Accesso al credito: Autorizzazione della Commissione Europea delle modifiche ai regimi di garanzia italiani del Decreto Sostegni-Bis

La Commissione Europea ha autorizzato la proroga e le modifiche dei due regimi italiani “Fondo di garanzia per le PMI” e “Garanzia Italia” di SACE, disposte dall’articolo 13 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (decreto Sostegni-bis), ritenendoli in linea con il Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 (Temporary Framework). Nella sostanza, quindi, diventano effettive la proroga di tali misure al 31 dicembre 2021 e l’aumento della durata massima dei prestiti, ivi inclusi quelli oltre 30.000 euro coperti dal Fondo di garanzia PMI.
Tuttavia, rispetto al testo della norma contenuta nel decreto Sostegni-bis – che, si ricorda, per entrambi gli schemi di garanzia prevede l’estensione della durata massima dei prestiti garantiti dagli attuali 6 a 10 anni - l’autorizzazione della Commissione stabilisce che la durata massima delle operazioni finanziarie garantibili, ai sensi del Punto 3.2 del Temporary framework, non potrà essere superiore a 8 anni.
A seguito dell’autorizzazione della Commissione Europea, il gestore del Fondo di garanzia PMI (Mediocredito Centrale), ha emanato una specifica circolare (n. 6/2021 del 30 giugno 2021) in applicazione delle misure previste dal decreto Sostegni-bis.
In particolare, viene chiarito che il nuovo limite di durata si applicherà a tutte le richieste di ammissione all’intervento del Fondo a valere sull’articolo 13, comma 1, lett. c) del decreto-legge n. 23 del 2020 (Decreto Liquidità), presentate a partire dal 24 giugno 2021 e deliberate a partire dal 1° luglio 2021.
Inoltre, a partire da una data che verrà successivamente comunicata dal gestore del Fondo, sarà possibile richiedere, in riferimento a tutte le operazioni finanziarie ex articolo 13, comma 1, lett. c) già garantite dal Fondo stesso, l’allungamento della durata della garanzia fino ad un massimo di 8 anni, ferma restando la percentuale di copertura originaria del 90 per cento.
Si ritiene utile ricordare che, sempre in base a quanto disposto dal decreto Sostegni bis, a partire dal 1° luglio 2021 viene ridotta dal 90 all’80 per cento la quota di garanzia sulle nuove operazioni di finanziamento di cui all’articolo 13, comma 1, lett. c) del Decreto Liquidità.
Sempre a decorrere dal 1° luglio 2021, viene ridotta dal 100 al 90 per cento la copertura della garanzia del Fondo di garanzia PMI sui nuovi finanziamenti fino a 30.000 euro (di cui all’articolo 13, comma 1, lett. m) del Dl Liquidità). Per tali nuovi prestiti non sarà più previsto il tetto massimo al tasso di interesse finora applicato.