TRASPORTO PASSEGGERI E DISTACCO CONDUCENTI: NOVITÀ DALLA UE

D. Lgs n. 27 del 23 febbraio 2023 in attuazione della Direttiva (UE) 2020/1057, sul distacco transnazionale dei conducenti nel settore del trasporto su strada.

E' apparso nella  Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2023  il D. Lgs n. 27 del 23 febbraio 2023, recante l'attuazione della Direttiva (UE) 2020/1057,sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che  riguarda gli obblighi di applicazione e il Regolamento (UE) n. 1024/2012.

Vengono modificati in particolare 

  1. gli adempimenti obbligatori per trasportatori e conducente;
  2. le sanzioni amministrative previste in caso di violazione

nei casi di prestazioni transnazionali di servizi di trasporto su strada o DI CABOTAGGIO NEL CUI AMBITO SONO  DISTACCATI  CONDUCENTI 

IN ITALIA.

NUOVI OBBLIGHI TRASPORTATORI E CONDUCENTI 

Vengono previsti i seguenti obblighi a carico dei trasportatori e dei conducenti.

  • Il trasportatore che distacca lavoratori in Italia nell'ambito di una prestazione di servizi di cui all'articolo 12-bis, comma 1, ha l'obbligo di trasmettere una dichiarazione di distacco al più tardi all'inizio del distacco attraverso il sistema di interfaccia pubblico connesso all'IMI di cui al regolamento (UE) n. 1024/2012. 
  • La dichiarazione di distacco deve contenere le   seguenti informazioni:

    a) l'identità del trasportatore ovvero il numero della licenza comunitaria, ove disponibili; 

    b) i recapiti di un gestore dei trasporti o di un'altra persona di contatto nello Stato membro di stabilimento con l'incarico di assicurare i contatti con le autorità competenti in Italia e di inviare e ricevere documenti o comunicazioni; 

    c) l'identità, l'indirizzo del luogo di residenza e il numero della patente di guida del conducente; 

    d) la data di inizio del contratto di lavoro del conducente e la legge ad esso applicabile; 

    e) la data di inizio e di fine del distacco; 

    f) il numero di targa dei veicoli a motore; 

    g) l'indicazione se i servizi  di  trasporto  effettuati  sono  trasporto di merci, trasporto di passeggeri, trasporto internazionale  o trasporto di cabotaggio. 

  •  Il trasportatore è tenuto ad aggiornare le informazioni sopracitate entro cinque giorni dall'evento che  ne  determina  l'aggiornamento. 
  •  Il trasportatore deve assicurar che il conducente abbia a disposizione in  

 formato cartaceo   o   elettronico   la   seguente documentazione: 

    a) copia della dichiarazione di distacco trasmessa tramite il sistema di interfaccia pubblico IMI; 

    b) ogni documento utile inerente alle operazioni di trasporto che   si svolgono in Italia o le prove di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1072/2009; 

    c) le registrazioni del tachigrafo, ivi compresi i simboli degli Stati membri in cui il conducente sia stato presente al momento di  effettuare

operazioni di trasporto internazionale su strada o di cabotaggio, nel

rispetto degli obblighi di registrazione e tenuta 

dei registri previsti dai regolamenti (CE) n.  561/2006 e (UE) n. 165/2014. 

  •  Il conducente  ha  l'obbligo  di  conservare   e   mettere   a  disposizione degli organi di polizia stradale,   in  occasione  del  controllo su strada, la documentazione sopradescritta .

Le sanzioni per violazione dei suddetti obblighi vanno da 1000 a 10mila euro.

 

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