COMPENSO PER DEPERIMENTO DELL'AVVIAMENTO: POSSIBILE SOLO SE L'ESERCIZIO È LECITO

Con Sentenza 16 dicembre 2022, n. 1578, il Tribunale di Pavia ha stabilito che il diritto:

  • al compenso per il "deperimento" dell'avviamento commerciale;
  • al risarcimento del danno da perdita dell'avviamento stesso;

può sorgere soltanto in un contesto in cui l'azienda (ed i suoi singoli rami) esercitino l'attività commerciale lecitamente, ponendosi in regola con tutte le prescrizioni normative previste per l'esercizio dell'attività.

Pertanto, il medesimo compenso / risarcimento non compete nel caso in cui l'esercizio dell'attività commerciale si svolga in assenza delle/in contrasto con le prescritte autorizzazioni amministrative.

 

TOP