Trattamento iva per asporto di cibi e bevande

L'Agenzia delle Entrate si è espressa in merito al trattamento IVA applicabile alle operazioni di asporto di cibo e bevande, e all'applicabilità dell'aliquota IVA ridotta del 10% prevista per la "somministrazione di alimenti e bevande" dal n. 121), Tabella A, Parte III, D.P.R. n. 633/1972.
Secondo l'Agenzia, la sola fornitura di cibi/bevande effettuata da parte di un esercente l'attività di ristorante/nell'ambito dei servizi di ristorazione va considerata una cessione di beni.
Di conseguenza, non è applicabile l'aliquota IVA ridotta del 10% prevista dal citato n. 121), in quanto riservata alle sole prestazioni di "somministrazioni di alimenti e bevande, effettuate anche mediante distributori automatici; prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture somministrazioni di alimenti e bevande", ma va applicata l'aliquota IVA propria del bene oggetto della cessione.
Le cessioni degli alimenti e delle bevande devono essere valutate separatamente, assoggettate ciascuna all'aliquota propria (ridotta o ordinaria), dovendosi escludere che una delle cessioni di beni inserite nella confezione configuri un'operazione principale, agli effetti dell'IVA, rispetto alle altre cessioni.