Sorpresa DPCM Natale. Nessuna multa. Ci si può spostare?

L'Italia rimane divisa in zone, rossa, arancione e gialla anche con il Dpcm del 3 dicembre, ma nel periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 si applicheranno su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dal colore della regione, le stesse limitazioni e restrizioni. Tuttavia il dpcm non riporta per il periodo natalizio alcuna multa in caso di violazioni. Cosa significa?

L'Italia rimane divisa in zone, rossa, arancione e gialla anche con il Dpcm del 3 dicembre, ma nel periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 si applicheranno su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dal colore della regione, le stesse limitazioni e restrizioni. Ma mentre per le violazioni delle limitazioni imposte in funzione del colore della regione sono previste delle sanzioni, in particolar modo per gli spostamenti, nel DECRETO-LEGGE 2 dicembre 2020, n. 158 specifico per il periodo natalizio invece non sono previste sanzioni pecuniarie in caso di violazioni. Non è dato sapere se è stato un atto voluto o una dimenticanza, considerando le parole del premier Giuseppe Conte relativamente al fatto che non è possibile entrare nelle case per controllare in un paese libero e democratico.

DPCM NATALE: TRA NOVITÀ E CONFERME

Il decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre, entrato in vigore il 4 dicembre, si innova rispetto agli altri precedenti Dpcm perché la sua validità non è più di trenta giorni ma si allunga a 50 giorni. Infatti le prescrizioni in esso contenute sono valide dal 4 dicembre al 15 gennaio 2021, ad esclusione degli obblighi di presentare per coloro che arrivano in Italia transitando da un paese ad altro rischio, dell'evidenza dell'effettuazione 48 ore prima dell'ingresso in Italia del test molecolare. Tale previsione si applicherà dal 10 dicembre. Per il resto il dpcm riconferma le limitazioni e gli obblighi previsti dal precedente dpcm, lasciando suddivisa l'Italia in tre zone, in funzione del grado di diffusione del contagio e dei 21 indicatori che ne determinano il colore rosso, arancione o giallo.

DPCM NATALE: QUALI SONO LE LIMITAZIONI

Dunque resta confermato l'uso obbligatorio della mascherina (o dispositivo di protezione delle vie respiratorie) nei luoghi chiusi diversi dalle abitazioni personali, e nei luoghi aperti al pubblico. Mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro. Sono inoltre confermate le misure inerenti gli spostamenti, con autocertificazione in base al colore della regione, e del cosiddetto "coprifuoco" dalle 22 alle ore 5 del giorno successivo. La novità è

per la notte del 31 dicembre in cui invece il coprifuoco è esteso fino alle ore 7 del 1° gennaio 2021. Sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Restano sospese le attività dei parchi divertimento e tematici, le attività di palestre, piscine, centri benessere, le attività di sala gioco e casinò, i cinema, i teatri e i concerti, discoteche e sale da ballo. Restano sospesi anche i convegni e congressi in presenza, le mostre e i musei.

DPMC NATALE: LE NOVITÀ PER IL PERIODO NATALIZIO

In realtà le novità introdotte nel dpcm del 3 dicembre sono limitate al periodo che va dal 21 dicembre al 6 gennaio 2021 e alla ripresa della didattica in presenza per le scuole medie secondarie dal 7 gennaio. Una novità riguarda le biblioteche e gli archivi che riaprono al pubblico ma fruibili solo su appuntamento. Le grandi novità sono invece legate agli spostamenti o meglio ai divieti di spostamento e festeggiamenti nel periodo compreso tra il 21 dicembre 2020 e 6 gennaio 2021. In particolare dal 21 dicembre non ci si può spostare tra le regioni, di qualunque colore essi siano. Il 25 e 26 dicembre ed il primo gennaio il divieto di spostamento si estende anche tra i comuni, mentre il divieto di circolazione nella fascia notturna tra le ore 22 e le ore 5.00 è estesa fino alle ore 7.00 nella notte tra il 31 dicembre ed il 1° gennaio. Tali divieti sono derogabili solo per esigenze di lavoro, di necessità o per motivi di salute. Sempre nello stesso periodo è però consentito il rientro presso la propria abitazione di residenza o domicilio. Gli spostamenti come sopra riportati sono consentiti a patto che sia stata compilata l'autocertificazione e presentata alle autorità in caso di controllo. Ma quando va compilata l'autocertificazione?

SPOSTAMENTI CON AUTOCERTIFICAZIONE: QUANDO E COSA COMPILARE

Tutti gli spostamenti non consentiti per effetto del colore delle regioni, possono essere effettuati se motivati da ragioni di salute, urgenza o lavoro. Queste motivazioni devono essere riportate nel modulo di autocertificazione che è scaricabile dal sito del Ministero degli Interni. Il modulo è editabile e va compilato in ogni campo. In particolare va indicato se lo spostamento è dovuto a motivi di salute, di lavoro oppure altri motivi consentiti dalla normativa vigente nazionale o locale (ad esempio motivi di studio, utilizzo di servizi non disponibili nel proprio comune).

L'AUTOCERTIFICAZONE A SECONDA DEL COLORE DELLA REGIONE

Nelle zone rosse, che alla data del presente articolo è solo l'Abruzzo, l'autocertificazione è necessaria anche all'interno del comune ad esempio per accompagnare i bambini a scuola, oppure andare dal barbiere, o fare un'attività sportiva all'aperto ed in forma individuale, oppure ci si deve muovere da un comune all'altro o fuori regione. In questi casi si dovrà giustificare l'uscita, che è ritenuta necessaria o urgente, tramite l'autocertificazione. Anche uscire tra le 5 del mattino e le ore 22 di sera per andare a prendere d'asporto il cibo presso un ristorante, richiede di avere con sé l'autocertificazione.

Nelle zone arancione (Basilicata, Calabria, Campania, Lombardia, Piemonte, Provincia Autonoma di Bolzano, Toscana, Valle d’Aosta) è consentito spostarsi esclusivamente all’interno del proprio Comune, dalle 5 alle 22, senza necessità di motivare lo spostamento, quindi senza l'autocertificazione. Dalle 22 alle 5 sono vietati tutti gli spostamenti anche nel proprio comune, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute da dichiarare con l'autocertificazione. Sono vietati per tutto l'arco della giornata e vanno motivati con autocertificazione gli spostamenti in altri comuni o fuori regione.

Meno rigide le disposizioni per le aree gialle (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Provincia autonoma di Trento, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria, Veneto) in cui è obbligatorio presentare l'autocertificazione solo per gli spostamenti effettuati tra le ore 22 e le ore 5. Dunque è possibile sposarsi tra comuni, tra regioni gialle.

A NATALE VA COMPILATA L'AUTOCERTIFICAZIONE?

Il tono del decreto legge del 2 dicembre, poi ripreso nel dpcm del 3 dicembre è chiaro per quanto riguarda gli obblighi o meglio i divieti imposti. Dal 21 dicembre e fino al 6 gennaio 2021 non si potrà uscire dalla propria regione, neanche per raggiungere le seconde case. Per le giornate di Natale e Santo Stefano non ci potrà muovere neanche per andare a fare una passeggiata nel comune limitrofo. Stesso divieto è esteso al 1° gennaio. Per evitare assembramenti nella notte di San Silvestro, inoltre il coprifuoco non sarà fino alle ore 5 del 1° gennaio, ma sarà esteso fino alle ore 7. La domanda allora è se per muoversi sarà necessario avere l'autocertificazione. La risposta è si, ma solo per giustificare le solite motivazioni: lavoro, salute o assistere parenti/persone sole e non autosufficienti. Nel periodo dal 23 dicembre al 6 gennaio essendo chiuse le scuole, cade anche la motivazione dello spostamento per lo studio. Quindi uscire il giorno di Natale per recarsi dal proprio comune a quello vicino di pochi chilometri per dare gli auguri ai propri genitori, non sarà possibile. Infatti la possibilità di ricongiungimento con famigliari conviventi e famigliari stretti è consentito fino al 20 dicembre. Resta invece consentito sempre il rientro al proprio domicilio o residenza. Nessuna scappatoia nelle giornate di festa: le si dovrà passare all'interno del proprio comune e con la propria famiglia già ricongiunta. Ma ci sono sanzioni se non si dovessero rispettare le prescrizioni?

SPOSTARSI A NATALE E CAPODANNO SENZA MULTE

Le prescrizioni del dpcm del 3 dicembre sono molto chiare, ma difettano dell'assenza del sistema sanzionatorio in caso di non osservanza delle prescrizioni. Cerchiamo di precisarlo meglio. Nei dpcm precedenti erano previste sanzioni amministrative pecuniarie da 400 a 1000 euro in caso di violazioni degli spostamenti in funzione delle limitazioni imposte dal colore della regione. Nel dpcm di Natale invece, essendo l'Italia senza colori, e applicandosi su tutto il territorio nazionale gli stessi divieti, vengono meno le sanzioni pecuniarie di cui sopra. Il decreto legge 33 che era precedente a quello del 2 dicembre, con cui si stilano le prescrizioni per il periodo natalizio, prevedeva sanzioni rispetto alle violazioni degli spostamenti interregionali riguardanti specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.

Poiché il blocco della circolazione durante le feste è uniforme sul territorio italiano, queste sanzioni non possono trovare applicazione.

CI SONO MULTE PER GLI SPOSTAMENTI DI NATALE?

L'assenza nel dpcm di specifica disposizione sulle multe, e l'impossibilità di richiamare quelle previste dal dl n.33, potrebbe far presupporre che una violazione delle prescrizioni tra il 21 dicembre e 6 gennaio non sarà punita con una multa. Ma si potranno applicare due previsioni del codice penale. Quella dell'art.650 per cui una violazione di un atto di legge emesse per ragioni di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico e d'igiene è sanzionato con l'arresto fino a 3 mesi e 206 euro di ammenda.

L'altra sanzione applicabile è quella di falsa dichiarazione nell'autocertificazione.

FALSA AUTODICHIARAZIONE: COSA SI RISCHIA

L'autodichiarazione è un'attestazione di uno stato di fatto che deve corrispondere a verità. Infatti la dichiarazione deve essere resa ai sensi dell'art. 495 del codice penale. Poiché l'autodichiarazione o autocertificazione è resa ad un pubblico ufficiale, che è l'unico che può richiedere la sua esibizione, in caso di falsità si corre il rischio di cadere nel reato di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale.

Quindi uscire di casa per andare a trovare un parente affetto da invalidità che necessita di supporto, oppure dichiarare di uscire per andare a lavoro, ma poi dai controlli successivi emerge che queste giustificazioni sono false, al posto della multa scatterebbe il reato di falsa attestazione a un pubblico ufficiale, previsto dall'articolo 495 del codice penale è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Misure quelle dell'arresto molto dure soprattutto nel periodo di Natale. Sarà quindi necessario che il Governo corra ai ripari per risolvere la questione.

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