Somministrazione di manodopera: L'operaio imprudente non è corresponsabile dell'infortunio

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 3763 del 12 febbraio 2021 ha ribadito che, nell'ambito di somministrazione temporanea di lavoro, l'operaio imprudente non è corresponsabile dell'infortunio a meno che non venga accertato un rischio elettivo.

Infatti, precisano gli ermellini, in tema di infortunio sul lavoro, è configurabile un concorso colposo della vittima solo in presenza di "rischio elettivo" e quest'ultimo non sussiste solo perché l'operaio è stato imprudente, poiché resta in capo al datore di lavoro l'obbligo di prevenire anche le imprudenze dei suoi lavoratori.

La responsabilità esclusiva del lavoratore si configura invece soltanto nel caso in cui questi abbia posto in essere un contegno abnormeinopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute, in modo tale da risultare la causa esclusiva dell'evento e da creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità di espletamento della prestazione lavorativa.

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