Risarcito il lavoratore licenziato dal datore che non riceve entro 7 giorni la convocazione dell'incontro di conciliazione

Il datore di lavoro deve risarcire il lavoratore nel caso in cui, a seguito di comunicazione alla Direzione territoriale del lavoro dell'intenzione Il datore di lavoro deve risarcire il lavoratore nel caso in cui, a seguito di comunicazione alla Direzione territoriale del lavoro dell'intenzione di recedere dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, proceda al suo licenziamento per non aver ricevuto entro 7giorni la convocazione
per l'incontro di conciliazione (art. 7, comma 3 della Legge n. 604/1966).
È quanto ha statuito la Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 22212, con la quale ha chiarito che entro il suddetto termine di 7 giorni la DTL debba solo trasmettere la convocazione dell'incontro di conciliazione, in quanto è il successivo termine di 20 giorni che comprende sia il termine per la ricezione della convocazione che quello entro cui l'incontro deve svolgersi.