Reintegrazione a seguito di licenziamento illegittimo: Non esigibile il TFR

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 2476 del 3 febbraio 2021, ha stabilito che, il lavoratore dipendente di una società in liquidazione, che ha ottenuto dal giudice la reintegrazione a seguito di licenziamento illegittimo, non ha diritto a richiedere l'ammissione al credito per farsi liquidare il TFR, poiché l'ordine di reintegrazione emanato in sede giudiziaria implica il ripristino del rapporto di lavoro. Per fruire di tale opzione e dunque richiedere il TFR, il dipendente avrebbe dovuto optare per l'indennità sostitutiva alla reintegrazione.

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