Provvedimenti di interdizione al lavoro delle lavoratrici madri: Chiarimenti dall'INL

L'INL, con la Nota n. 553 del 2 aprile 2021, fornisce chiarimenti in merito alla corretta procedura di emanazione dei provvedimenti di interdizione al lavoro delle lavoratrici madri in periodo successivo al parto.
Innanzitutto, l'Ispettorato precisa che, ferma restando l'impossibilità di adibire la lavoratrice madre ad altre mansioni, ai fini dell'adozione del citato provvedimento, è sufficiente la mera constatazione dell'adibizione della lavoratrice a mansioni di trasporto e al sollevamento pesi, a prescindere da un'espressa valutazione sui relativi rischi all'interno del DVR.
Inoltre, nelle ipotesi di interdizione fino al settimo mese dopo il parto, i giorni di congedo ante partum non fruiti si aggiungono al termine della fruizione dei sette mesi decorrenti dalla data effettiva del parto.
Infine, l'INL, asserisce che, in presenza di sentenza dichiarativa circa la sussistenza del diritto all'astensione, è comunque necessaria l'emanazione da parte dell'ITL del relativo provvedimento amministrativo di interdizione; mentre, per quanto riguarda la richiesta all'INPS dell'erogazione dell'indennità sostitutiva, la lavoratrice deve sempre inoltrare apposita istanza all'Istituto.