Proroga divieto licenziamenti al 31 marzo 2021

Vietati i licenziamenti individuali fino al 31 marzo 2021. Il termine trova applicazione anche per le procedure in corso. A prevederlo è la Legge di Bilancio 2021.
La Legge di bilancio, in fase di approvazione alla Camera, blocca i licenziamenti e le procedure in corso fino al 31 marzo 2021. Il provvedimento mira a salvaguardare l’occupazione in Italia.
Vediamo come funziona il divieto ai licenziamenti.
BLOCCO DEI LICENZIAMENTI AL 31 MARZO 2021.
Il blocco dei licenziamenti è previsto dai commi 11 fino al 13 dell’articolo 54 della Legge di Bilancio, la quale prevede anche l’estensione della Cassa Integrazione fino a marzo.
Qualora il datore di lavoro chieda la Cassa integrazione con causale COVID-19, i licenziamenti restano sospesi. La sospensione trova applicazione finché esiste la possibilità di fruire della Cassa Integrazione, ovvero fino al 31 marzo.
Fino al 31 marzo 2021, restano sospese:
• Dei licenziamenti collettivi avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020;
• Le procedure in corso ovvero nel momento in cui, il datore di lavoro dichiara di voler procedere al licenziamento per motivo oggettivo, indicando i motivi e le misure di assistenza alla ricollocazione.
QUALI SONO I LICENZIAMENTI CONSENTITI?
Il blocco dei licenziamenti non trova applicazione in alcuni casi, per quanto riguarda i licenziamenti collettivi, non trova applicazione il divieto, nel caso in cui:
“il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto”.
Inoltre, restano escluse le procedure di licenziamento legate alla cessazione di attività di impresa, come i casi di messa in liquidazione e fallimento.