Portierato: Alla soppressione deve precedere il preavviso di 12 mesi

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 15934 ha esteso l'obbligo, previsto dal CCNL di riferimento in capo datore di lavoro di corrispondere un'indennità di preavviso di 12 mensilità anche alle ipotesi di soppressione non definitiva del servizio di portierato.
Secondo i giudici, per le ipotesi di soppressione del servizio di portierato è previsto il riconoscimento di un preavviso pari a 12 mesi anche se il contratto collettivo non richiede l'esplicita manifestazione della volontà di sopprimere definitivamente il servizio stesso.