Lavoratori spettacolo: Rivoluzione nelle tutele con il Sostegni Bis

Malattia, maternità, indennità di disoccupazione agevolazioni previdenziali: molte le novità del DL Sostegni bis per i lavoratori dello spettacolo oltre ai bonus.
Il decreto Sostegni bis n. 73 2021 introduce una serie importante di tutele assistenziali e previdenziali per i lavoratori del settore dello spettacolo (iscritti al Fondo Previdenziale lavoratori dello Spettacolo FPLS - ex Enpals) non raggiunti dalle coperture ordinarie vigenti. Si tratta in particolare dei lavoratori sia subordinati che autonomi che svolgono attività legate alla produzione di spettacoli e non solo, con l'esclusione di coloro che hanno rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Vediamo di seguito i vari capitoli previsti.
Sulle indennità di sostegno al reddito leggi Nuovi bonus lavoratori stagionali turismo e spettacolo
LAVORATORI DELLO SPETTACOLO: INDENNITÀ DI MALATTIA
Viene modificato il requisito di contribuzione giornaliera versata dal 1° gennaio dell’anno precedente alla data dell’evento di malattia, necessario per accedere all’indennità, portandolo da 100 contributi giornalieri a 40. L’adeguamento sarà disposto entro 90 gg. dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (26 maggio 2021).
Inoltre l’importo massimo della retribuzione giornaliera da prendere a riferimento per le indennità economiche di malattia e maternità viene portato a 100 euro.
ASSICURAZIONE INAIL PER TUTTI I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO
Il comma 4 dell'art 66 dispone che tutti i lavoratori iscritti al FPLS sono assicurati presso INAIL
Viene introdotto anche per le fondazioni lirico-sinfoniche l’obbligo assicurativo per il personale orchestrale. Il premio sarà definito da un decreto ministeriale
MATERNITÀ E PATERNITÀ
Il comma 6 mira a rendere effettiva la tutela e il sostegno della maternità e della paternità per i lavoratori dello spettacolo, oggi di difficile accesso perché i requisiti previsti non tengono conto delle specificità del settore. Viene stabilito quindi che:
- le lavoratrici e i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo hanno diritto alle tutele previste dal testo unico sia per i rapporti di lavoro subordinato o autonomo
- ai fini del calcolo dell’indennità la retribuzione media globale giornaliera corrisponde al risultato del rapporto tra importo percepito per attività lavorative nello spettacolo, nei dodici mesi antecedenti l’insorgenza dell’evento e numero di giorni lavorati, o comunque retribuiti nello stesso periodo.
DISOCCUPAZIONE: ASSICURAZIONE PER I LAVORATORI AUTONOMI DELLO SPETTACOLO – ALAS
Il comma 7 istituisce dal 1° gennaio 2022, una "indennità di assicurazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo per la disoccupazione involontaria", in sigla ALAS, erogata dall’INPS che sarà finanziata con una aliquota aggiuntiva del 2%. Per l’accesso sono previsti i seguenti requisiti:
- essere in stato di non occupazione;
- non essere titolari di trattamento pensionistico diretto a
carico di gestioni previdenziali obbligatorie;
- non essere beneficiari di reddito di cittadinanza
- aver maturato, dal primo gennaio dell'anno precedente la conclusione
dell'ultimo rapporto di lavoro autonomo alla data di presentazione della
domanda di indennità, almeno quindici giornate di contribuzione versata
o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
- avere un reddito relativo all’anno solare precedente alla presentazione
della domanda non superiore a 35.000 euro.
La domanda andrà presentata dal lavoratore all'INPS in via telematica entro sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro autonomo. L’importo della ALAS corrisponderà al:
- 75% del reddito medio mensile nel caso in cui questo sia pari o inferiore nel 2021 a 1.227,55 euro, annualmente rivalutato
- 75 % incrementato da l 25% della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo, se il reddito medio mensile è superiore.
Non potrà in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.335,40 euro nel 2021 e verrà corrisposta mensilmente per un massimo di 6 mesi.
AGEVOLAZIONI PER LA PENSIONE DEI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO
Ai fini della pensione si alleggeriscono i requisiti di accesso con una serie di agevolazione tra cui:
Viene diminuito da 120 a 90 il requisito di contributi giornalieri ai fini della maturazione dell'annualità necessaria per l’accesso alla pensione, in quanto sproporzionato rispetto ai livelli occupazionali del settore verificati dall’INPS.
SARANNO INOLTRE ACCREDITATI D'UFFICIO 90 CONTRIBUTI GIORNALIERI AI LAVORATORI CHE:
- operano direttamente nella produzione e realizzazione di spettacoli
- non raggiungono il requisito dell’annualità di contribuzione richiesto
- abbiano retribuzione, derivante dall’esercizio delle attività del settore, superiore di quattro volte l’importo del trattamento minimo annuale previsto per l’AGO.
l datori di lavoro o il committente sono tenuti a rilasciare al lavoratore, al termine della prestazione lavorativa, una certificazione attestante l’ammontare della retribuzione corrisposta e dei contributi versati. In caso di inadempienza sono previsti:
- sanzione amministrativa e
- divieto di accesso nell’anno successivo, a benefici, sovvenzioni o agevolazioni anche tributarie.
Inoltre l’articolo prevede per agevolare la ricongiunzione con i contributi in altre gestioni che i contributi possono riferirsi non solo ad effettive prestazioni lavorative nel settore dello spettacolo, bensì a prestazioni svolte per almeno due terzi nel predetto settore. Questa disposizione si applica dal 1. luglio 2021.
ADEGUAMENTO CATEGORIE PROFESSIONALI NELLO SPETTACOLO E NELLO SPORT
Il Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell’economia, il Ministro per i Beni culturali e il Ministro per lo sport, potranno integrare con apposito decreto, la platea delle figure professionali soggette all’obbligo assicurativo al FPLS e al FPSP (Fondo Pensione Sportivi Professionisti) , per adeguarla all'evoluzione delle tecnologie e del mercato del lavoro. Potrà inoltre essere prevista una riorganizzazione dei tre gruppi di lavoratori prevista del Decreto 708/1947.