Illegittimo il licenziamento del lavoratore adibito a mansioni poco dopo soppresse

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 14990 del 28 maggio 2021, ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento e disposto la reintegra del lavoratore dipendente, precedentemente adibito a mansioni diverse e solo da pochi mesi spostato alla posizione poi soppressa, in quanto alla luce dell'elementare principio di civiltà giuridica tale recesso viola la buona fede contrattuale.

I giudici hanno precisato che non rileva invece il fatto che il licenziamento sia avvenuto nel contesto di una procedura collettiva con il via libera alla mobilità dalle parti sociali.

TOP