INAIL: Sorveglianza sanitaria per i lavoratori fragili e visite mediche
L'INAIL, con la Circolare n. 44 dell'11 dicembre 2020, fornisce alcuni chiarimenti in materia di sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente a rischio in caso di contagio da COVID-19.
In particolare, l'INAIL, dopo aver definito la sorveglianza sanitaria e il concetto di fragilità, ricorda che, per effetto della Legge 13 ottobre 2020, n. 126 di conversione del Decreto Agosto, si è provveduto a rendere di nuovo disponibile, per i datori di lavoro interessati, il servizio telematico "Sorveglianza sanitaria eccezionale" per l'inoltro delle richieste di visita medica per Sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili. A tale riguardo, i datori di lavoro pubblici e privati non tenuti alla nomina di un medico competente, fermo restando la possibilità di nominarne uno per la durata dello stato di emergenza, entro il nuovo termine del 31 dicembre 2020, possono fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell'Inail seguendo le istruzioni pubblicate nell'apposita sezione del portale istituzionale.
Per quanto concerne la procedura di sorveglianza, nella Circolare si legge che, all'esito della valutazione della condizione di fragilità, il medico esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l'adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2, riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative. L'importo unitario per la singola prestazione resa dall'Inail, ai fini della sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio è pari ad euro 50,85.