I Fondi degli Accordi per l’Innovazione: scopriamoli insieme!

Il decreto MISE del 1° aprile 2015 aveva previsto il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell’ambito di Accordi di programma tra il Ministero e le pubbliche amministrazioni, con l’obiettivo di favorire la competitività di territori caratterizzati da situazioni di crisi industriali.
A disposizione dell’intervento erano stati stanziati 80 milioni di euro, a valere sul Fondo Crescita Sostenibile (FCS), integrabili con fondi europei, nazionali, regionali e locali, nella misura definita nei singoli Accordi.
Le risorse erano state destinate all’erogazione di finanziamenti agevolati e contributi diretti alla spesa, a fronte di costi compresi tra 800mila e 40 milioni di euro.
In base al decreto possono accedere alle agevolazioni:
- a) le imprese che esercitano le attività di cui all’articolo 2195 del codice civile, numeri 1) e 3), comprese le imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- b) le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale;
- c) le imprese che esercitano le attività ausiliarie di cui al numero 5) dell’articolo 2195 del codice civile, in favore delle imprese di cui alle lettere a) e b);
- d) i centri di ricerca.
Questi soggetti possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro o con organismi di ricerca, fino a un massimo di cinque soggetti co-proponenti. In caso di presentazione in forma aggregata, i progetti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali il consorzio e l’accordo di partenariato.
Le proposte devono prevedere la realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, strettamente connesse tra di loro in relazione all’obiettivo previsto dal progetto, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie identificate dal Programma quadro dell’Unione europea per la ricerca e l’innovazione Horizon 2020.
I costi ammissibili devono essere compresi tra 5 milioni e 40 milioni di euro, con un significativo incremento della spesa minima rispetto al precedente decreto, e la durata non deve superare i 36 mesi.
Il Ministero dello Sviluppo economico cofinanzia l’Accordo per l’innovazione mettendo a disposizione le risorse finanziarie necessarie alla concessione di:
- un contributo diretto alla spesa per una percentuale pari a una quota base del 20% dei costi e delle spese ammissibili complessivi, a cui si aggiunge una quota equivalente a quanto reso disponibile dalle Regioni o Province autonome;
- un finanziamento agevolato, nel caso in cui sia previsto dall’Accordo, nel limite del 20% dei costi e delle spese ammissibili complessivi.
In caso di esito positivo dell’interlocuzione si procederà alla definizione dell’Accordo per l’innovazione e alla sua sottoscrizione, fermo restando che l’accesso delle imprese alle agevolazioni resta subordinato alla presentazione dei progetti di ricerca e sviluppo e alla valutazione da parte del soggetto gestore.
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