Fenailp-UGIFAI: Contributi Enasarco 2021, aliquote, minimali e massimali

Regolamento aggiornato, aliquote, scadenze, minimali e massimali 2021 dei contributi per agenti e rappresentanti. Nuova agevolazione per i giovani.

In tema di contribuzione previdenziale a carico di agenti e rappresentanti e delle ditte preponenti sono state comunicate lo scorso 26 febbraio le novità riguardanti gli importi dei minimali e massimali contributivi alla Fondazione ENASARCO per il 2021 

Enasarco Minimali e massimali e aliquote contributive 2021 

AGENTE PLURIMANDATARIO

Il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 25.682 euro (a cui corrisponde un contributo massimo di 4.365,94 euro). · 

Il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 431 euro (107,75 euro a trimestre)

AGENTE MONOMANDATARIO

Il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 38.523 euro (a cui corrisponde un contributo massimo di 6.548,91 euro).

Il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 861 euro (215,25 euro a trimestre

Ad oggi non sono state comunicate variazioni delle aliquote contributive, fissate al 2020, come previsto dal regolamento del 2013, a 17,00%, di cui il 3% a titolo di solidarietà.

Come sempre una metà è a carico della ditta mandante,  l’altra metà a carico dell’agente.

CONTRIBUZIONE ENASARCO AGEVOLATA GIOVANI

Si ricorda che nel 2019 è stata apportata una modifica al Regolamento istituzionale (allegato in fondo all'articolo) approvata dal Ministero vigilante nel 2020, che riguarda una particolare agevolazione   per l'ingresso e la permanenza dei giovani agenti   nella professione per cui nel triennio 2021-2023:

  • agli iscritti per la prima volta alla Fondazione o che essendo già stati iscritti, si vedano conferire almeno un nuovo incarico di agenzia dopo una interruzione di oltre tre anni, 
  • che non abbiano compiuto 31 anni alla data di conferimento dell'Incarico,

l’aliquota contributiva è ridotta di 6 punti percentuali per l’anno solare in corso alla data di prima iscrizione o di ripresa dell’attività, di 8 punti percentuali per il secondo anno e di 10 punti percentuali per il terzo anno; le aliquote sono quindi pari a:

  • 11% nel primo anno
  • 9% nel secondo anno e
  • 7% nel terzo anno di attività 

Inoltre il minimale contributivo annuo è ridotto del 50% per ciascuno degli anni solari di cui al precedente comma 3. 5. L’agevolazione si applica solo agli agenti operanti in forma individuale.

Contributi Enasarco: scadenze

Ricordiamo che il contributo va versato trimestralmente entro il 20 del secondo mese successivo al trimestre di competenza quindi le scadenze sono le seguenti:

1° trimestre - 20 Maggio
2° trimestre - 20 Agosto
3° trimestre - 20 Novembre

4° trimestre - 20 Febbraio dell'anno successivo.

fermo restando lo slittamento al primo giorno feriale successivo se i termini scadono in un giorno festivo.

Va sempre   sottolineato che il criterio di applicazione dell’aliquota è quello della competenza quindi si utilizza l'aliquota relativa al periodo di maturazione della provvigione.

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