FeNAILP-UGIFAI: Estratto del regolamento Enasarco

MASSIMALI E MINIMALI CONTRIBUTIVI

Articolo 5 - Massimali provvigionali e minimali contributivi

1. Il contributo di cui all’articolo 4 (contributo previdenziale) è dovuto, per ciascun rapporto di agenzia, nel limite inderogabile del massimale provvigionale annuo di Euro 37.500,00 per l'agente monomandatario e nel limite inderogabile del massimale provvigionale annuo di Euro 25.000,00 per ciascun rapporto di agenzia dell'agente plurimandatario. Il massimale provvigionale annuo non è frazionabile. (attenzione leggere attentamente il punto 5!)

2. omesso

3. Al fine di consentire alla Fondazione la corretta elaborazione delle previsioni attuariali previste dall'articolo 3, comma 12, Legge 8 agosto 1995, n. 335 e dal Decreto Interministeriale 29 novembre 2007 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il preponente è tenuto a comunicare per ciascun agente l'ammontare di tutte le provvigioni liquidate, anche nel caso di superamento dei massimali provvigionali.

4. Il minimale contributivo annuo, per ciascun rapporto di agenzia, è pari ad Euro 800,00 per l'agente monomandatario e ad Euro 400,00 per l'agente plurimandatario.

Il minimale contributivo è frazionabile per quote trimestrali ed è dovuto per tutti i trimestri di effettiva durata del rapporto di agenzia nell'anno considerato sempreché, in almeno uno di essi, sia maturata una provvigione. In caso di mancato raggiungimento del minimale contributivo annuo, la differenza tra il minimale e l'entità dei contributi effettivamente maturati è a totale carico del preponente. I contributi di importo inferiore al minimale sono utili al solo incremento del montante contributivo.

5. I massimali provvigionali ed i minimali contributivi sono rivalutati ogni anno secondo l'indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Per i massimali provvigionali la rivalutazione decorre dall'anno 2016.

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