Emergenza COVID-19 - Conversione in legge del DL 18 dicembre 2020, n. 172, (Cd Decreto Natale)

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2021 - ed è entrata in vigore il giorno successivo - la legge 29 gennaio 2021, n. 6, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”.
Il provvedimento conferma sostanzialmente i contenuti del decreto originario – concernenti la limitazione degli spostamenti nel periodo natalizio fino al giorno dell’epifania, nonché la contribuzione a fondo perduto da destinare all’attività dei servizi di ristorazione – e riproduce le norme già previste dal decreto-legge 2 dicembre 2020, n.158 per l’analogo periodo natalizio e dal decreto–legge 5 gennaio 2021, n.1; decreti che vengono pertanto contestualmente abrogati dall’articolo 1 della legge in commento.
L’articolo 2-bis, introdotto in sede di conversione, interviene sulla disciplina del credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda (di cui all’articolo 28, comma 5 del decreto Rilancio), che – si ricorda – è stato esteso per le imprese turistico ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator fino al 31 aprile 2021 (art. 1, co. 602 della legge di bilancio 2021).
In particolare viene precisato che, anche per i mesi da gennaio 2021 ad aprile 2021, il calcolo della diminuzione di almeno il 50 per cento del fatturato o dei corrispettivi – quale requisito per l’accesso all’agevolazione - va effettuato rispetto agli stessi mesi dell’anno 2019 (e non del “periodo di imposta precedente” che, per i suddetti mesi sarebbe stato il 2020, ossia un periodo già condizionato dalle restrizioni COVID-19).