Documento di valutazione rischi e lavoro intermittente

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, fornisce la corretta interpretazione dell'art. 14, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 81/2015 recante il divieto del ricorso al lavoro intermittente per quei "datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori". Viene in particolare chiesto all'Ispettorato se la conversione del rapporto di lavoro intermittente in rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato possa ricorrere non solo nei casi di totale assenza del DVR ma anche qualora lo stesso, pur presente, risulti carente di una apposita sezione dedicata ai lavoratori a chiamata.
Al riguardo, l'INL precisa che di norma il DVR dovrà contenere delle specifiche indicazioni in ordine alle tipologie contrattuali diverse da quella "comune" di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 81/2015, quanto meno tese ad escludere i rischi alle stesse pertinenti e a prevedere le correlate modalità per l'effettuazione dell'attività di formazione e informazione. Tuttavia, laddove i rischi connessi alle specifiche mansioni a cui tali lavoratori sono adibiti risultano individuati, valutati e classificati, unitamente alle relative misure di prevenzione e protezione, e l'esposizione a fattori potenzialmente dannosi non risulta essere in alcun modo correlata alla peculiare tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro a chiamata, l'Ispettorato chiarisce che il DVR non potrà ritenersi incompleto solo in quanto privo di un dato formale quale la specifica sezione dedicata ai lavoratori intermittenti.