Dl ristori, art. 15 - Istruzioni e proroga scadenza presentazione domande indennità lavoratori del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori dipendenti e autonomi e lavoratori dello spettacolo

Con Circolare n. 137 del 26.11.2020, l’Inps ha fornito le istruzioni in merito all’indennità una tantum, pari a 1.000 euro, disciplinata dal Decreto Rilancio (D.L. n. 137/2020, art. 15) in favore delle categorie di lavoratori in oggetto già ricompresi nella platea dei destinatari dell’indennità onnicomprensiva di cui al Decreto Agosto (D.L. n. 104/2020, art. 9).
1. INDENNITÀ UNA TANTUM A FAVORE DEI SOGGETTI GIÀ BENEFICIARI DELL’INDENNITÀ DI CUI ALL’ART. 9 DEL D.L. N. 104/2020_ art. 15, c. 1, del D.L. n. 137/2020
Destinatari: soggetti che hanno già beneficiato dell’indennità onnicomprensiva, introdotta dal Decreto Agosto (D.L. n. 104/2020, art. 9), ossia: lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori intermittenti; lavoratori autonomi occasionali; lavoratori incaricati alle vendite a domicilio; lavoratori dello spettacolo; lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.
Per il periodo di fruizione dell’indennità, che non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
2. INDENNITÀ UNA TANTUM A FAVORE DEI SOGGETTI NON GIÀ BENEFICIARI DELL’INDENNITÀ DI CUI ALL’ART. 9 DEL D.L. N. 104/2020_ art. 15, c. 2, 3, 5 e 6 del D.L. n. 137/2020 2.1. Lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e dei lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali _ art. 15, c. 2, D.L. n. 137/2020.
Destinatari: predetti soggetti che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui al Decreto Agosto (D.L. n. 104/2020, art. 9, c. 1).
Requisiti:
Lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali: cessazione involontaria, con la qualifica di lavoratore stagionale dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, del rapporto di lavoro nel periodo 1.1.2019 - 29.10.2020, con un datore di lavoro rientrante nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali come individuati nella tabella riportata al par. 2 della Circolare n. 137 del 26.11.2020; svolgimento della prestazione lavorativa, con qualifica di stagionale e con un datore di lavoro rientrante nei predetti settori, per almeno trenta giornate nel periodo 1.1.2019- 29.10.2020 e non titolarità, alla data del 29.10.2020, di trattamento pensionistico diretto, né di rapporto di lavoro dipendente, né di indennità di disoccupazione NASpI.
Lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali: cessazione involontaria, tra l’1.1.2019 e il 29.10.2020, di un rapporto di lavoro in somministrazione presso imprese utilizzatrici operanti nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, come individuati nella tabella riportata al par. 2 della Circolare n. 137 del 26.11.2020; svolgimento della prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo compreso tra l’1.1.2019 e il 29.10.2020; alla data del 29.10.2020, non titolarità di trattamento pensionistico diretto, né di rapporto di lavoro dipendente, né di indennità di disoccupazione NASpI. stesso discorso di sopra
Per entrambe le categorie di lavoratori, l’accesso all’indennità è previsto anche per i lavoratori che, successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro con qualifica di stagionale o in somministrazione, hanno instaurato e comunque cessato alla data del 29.10.2020 un altro rapporto di lavoro subordinato.
Per il periodo di fruizione dell’indennità, che non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
2.2. Indennità a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività art. 15, c. 3, D.L. n. 137/2020
2.2.1. Lavoratori dipendenti stagionali di settori diversi dal turismo e degli stabilimenti termali_ art. 15, c. 3, lett. a), D.L. n. 137/2020
Destinatari: soggetti in argomento che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui al Decreto Agosto (D.L. n. 104/2020, art. 9, c. 2, lett. a)).
Requisiti: cessazione involontaria del rapporto di lavoro nel periodo compreso 1.1.2019 - 29.10.2020; svolgimento della prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nello stesso periodo; alla data di presentazione della domanda, non titolarità di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ad esclusione della titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente, e non titolarità di trattamento pensionistico diretto.
Per il periodo di fruizione dell’indennità, che non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
2.2.2. Lavoratori intermittenti_ art. 15, c. 3, lett. b), D.L. n. 137/2020
Destinatari: soggetti in argomento che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui al Decreto Agosto (D.L. n. 104/2020, art. 9, c. 2, lett. b)). Sono beneficiari sia i lavoratori titolari di rapporto di lavoro di tipo intermittente, con obbligo di risposta alla chiamata e indennità di disponibilità, sia i lavoratori titolari di rapporto di lavoro di tipo intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata e senza indennità di disponibilità.
Requisiti: svolgimento della prestazione lavorativa, nell’ambito di uno o più contratti di tipo intermittente, per almeno trenta giornate nel periodo 1.1.2019-29.10.2020; non titolarità, alla data di presentazione della domanda, di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ad esclusione del rapporto di lavoro di tipo intermittente, e non titolarità di trattamento pensionistico diretto.
Per il periodo di fruizione dell’indennità, che non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
2.2.3. Lavoratori autonomi occasionali_ art. 15, c. 3, lett. c), D.L. n. 137/2020.
Destinatari: soggetti in argomento che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui al Decreto Agosto (D.L. n. 104/2020, art. 9, c. 2, lett. c)).
Requisiti: assenza di partita IVA; non iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie; nel periodo compreso tra l’1.1.2019 e il 29.10.2020, titolarità di contratti autonomi occasionali (art. 2222 del c.c.) e non titolarità di un contratto di tale tipologia in essere al 30.10.2020; in caso di titolarità di contratti di lavoro autonomo occasionale nel periodo 1.1.2019-29.10.2020, iscrizione alla Gestione separata Inps alla data del 17.3.2020 con accredito di almeno un contributo mensile nello stesso periodo; alla data di presentazione della domanda, non titolarità di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ad eccezione di un rapporto di lavoro di tipo intermittente, e non titolarità di trattamento pensionistico diretto.
Per il periodo di fruizione dell’indennità, che non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
2.2.4. Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio_ art. 15, c. 3, lett. d), D.L. n. 137/2020
Destinatari: soggetti in esame che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui al Decreto Agosto (D.L. n. 104/2020, art. 9, c. 2, lett. d)).
Requisiti: reddito annuo 2019, derivante dalle vendite a domicilio, superiore a 5.000 euro; titolarità di partita IVA attiva e iscrizione alla Gestione separata Inps alla data del 29.10.2020; non iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie; alla data di presentazione della domanda, non titolarità di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ad eccezione di un rapporto di lavoro di tipo intermittente, e non titolarità di trattamento pensionistico diretto.
Per il periodo di fruizione dell’indennità, che non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
2.3. Lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali_ art. 15, c. 5, D.L. n. 137/2020.
Destinatari: soggetti in esame che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui al Decreto Agosto (D.L. n. 104/2020, art. 9, c. 5). Per i codici ATECO di riferimento, si rimanda al par.2 della Circolare in esame.
Requisiti da possedere cumulativamente: nel periodo compreso tra l’1.1.2019 e il 29.10.2020, titolarità di uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva del rapporto di lavoro o dei rapporti di lavoro pari ad almeno trenta giornate; nel corso dell’anno 2018, titolarità di uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato o stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva del rapporto di lavoro o dei rapporti di lavoro pari ad almeno trenta giornate; alla data del 29.10.2020, non titolarità di trattamento pensionistico, né di rapporto di lavoro dipendente.
Per il periodo di fruizione dell’indennità, che non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
2.4. Lavoratori dello spettacolo_ art. 15, c. 6, D.L. n. 137/2020.
Destinatari: soggetti in esame che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui al Decreto Agosto (D.L. n. 104/2020, art. 9, c. 4).
Requisiti: iscrizione al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, con versamento a tale Fondo di almeno 30 contributi giornalieri nel periodo 1.1.2019-29.10.2020, da cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro; non titolarità di trattamento pensionistico diretto al 29.10.2020.
Oppure iscrizione al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, con almeno 7 contributi giornalieri versati al predetto Fondo nel periodo 1.12019-29.10.2020, da cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro; non titolarità di trattamento pensionistico diretto al 29.10.2020 (in analogia a quanto disciplinato per i lavoratori in possesso dei requisiti di cui al punto precedente e come chiarito dalla Circolare in esame).
Per il periodo di fruizione dell’indennità, che non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
3. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
3.1. Soggetti già beneficiari dell’indennità di cui all’art. 9 del D.L. n. 104/2020.
L’Inps provvederà ad erogare automaticamente l’indennità; pertanto, i soggetti sopra richiamati non sono tenuti a presentare alcuna domanda.
3.2. Soggetti NON già beneficiari dell’indennità di cui all’art. 9 del D.L. n. 104/2020
Su conforme parere ministeriale, il termine di presentazione delle domande fissato al 30.11.2020 dal Decreto Ristori stesso risulta non essere decadenziale. Pertanto, è possibile presentare la domanda di accesso alle indennità di cui all’art. 15 del Decreto Ristori entro la data del 18 dicembre 2020.
I soggetti interessati sono, quindi, tenuti a presentare in via telematica apposita domanda, direttamente o per il tramite degli Enti di Patronato, attraverso:
il portale Inps, al quale accedere mediante una delle seguenti credenziali: o PIN rilasciato dall’Inps;
o SPID di livello 2 o superiore;
o Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE);
o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
il Contact center integrato, telefonando ad uno dei numeri di seguito riportati: o numero verde 803.164 da rete fissa (gratuito);
o numero 06.164164 da rete mobile (a pagamento).
Con apposita comunicazione dell’Istituto, verrà segnalata l’attivazione del nuovo servizio.
4. REGIME DI INCUMULABILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ
Tutte le indennità, di cui all’art. 15, commi 1, 2, 3, 5 e 6, del D.L. n. 137/2020, sono:
o incumulabili tra loro;
o incumulabili con il Reddito di emergenza (art. 14, D.L. n.
137/2020);
o incumulabili con le indennità per i lavoratori domestici, lavoratori sportivi e con l’indennità per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, in analogia a quanto disposto per le indennità dell’art. 84 del Decreto Rilancio;
o incumulabili con l’indennità a favore dei pescatori autonomi di cui all’art. 222, comma 8, del Decreto Rilancio e con l’indennità a favore dei lavoratori marittimi di cui all’art. 10 del Decreto Agosto, in analogia a quanto disposto per tutte le indennità del Decreto Cura Italia e del Decreto Rilancio;
o incompatibili con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’AGO e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione Inps, delle casse di previdenza obbligatoria nonché con l’APE sociale;
o parzialmente cumulabili con il reddito di cittadinanza;
o cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità;
o compatibili e cumulabili con le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché con i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale, nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.
Le indennità, di cui all’art. 15, commi 1, 3, 5 e 6, del D.L. n. 137/2020, sono compatibili e cumulabili con l’indennità di disoccupazione NASpI, con l’indennità di disoccupazione DIS-COLL e con l’indennità di disoccupazione agricola.
5. STRUMENTI DI TUTELA
È possibile proporre azione giudiziaria, avverso i provvedimenti adottati dall’Inps in materia di indennità di cui all’art. 15 del D.L n. 137/2020.