Discriminatoria la riduzione a metà della retribuzione per calcolare l'indennità di maternità

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 27552 del 2 dicembre 2020, ha affermato che è discriminatoria la riduzione della metà, da parte dell'ente previdenziale, dell'indennità di volo percepita dalla hostess ai fini del calcolo del trattamento economico di maternità, in quanto a tal fine non rileva che l'emolumento riconosciuto alla lavoratrice concorra a formare il reddito ai fini fiscali nella sola misura del 50%.

I giudici hanno evidenziato che ai fini del calcolo dell'indennità di maternità

la voce retributiva pesa al 100%, in quanto va presa in considerazione la

retribuzione media globale giornaliera ed ha ribadito che la tutela della maternità ha una propria disciplina autonoma da quella della malattia.

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