DL del 30 aprile 2021 n. 56 - Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi

In data 30 aprile 2021 è entrato in vigore il Decreto-legge del 30 aprile 2021 n. 56 recante “ Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” (Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2021 n. 103).
Di seguito le disposizioni di maggior interesse.
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI LAVORO AGILE (ART. 1)
Anche se la disposizione riguarda la Pubblica Amministrazione, è utile segnalare che la possibilità di ricorso al lavoro agile in modalità “semplificata”, ovvero senza necessità di accordo individuale con il lavoratore, è stata prorogata fino alla definizione della disciplina da parte dei contratti collettivi, ove previsti, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
Altra novità di rilievo riguarda il venir meno della soglia minima del 50% di adibizione del personale a tale modalità di lavoro, introdotta dall’art. 263 del Decreto Rilancio, tornando ad essere strumento opzionale e non obbligatorio. Dal 2022, a regime, tale percentuale minima sarà del 15%.
PROROGA DEI TERMINI DI VALIDITÀ DEI DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO E DI IDENTITÀ NONCHÈ DI PERMESSI E TITOLI DI SOGGIORNO E DOCUMENTI DI VIAGGIO (ART. 2)
Viene prorogata al 30 settembre 2021 la validità ad ogni effetto dei seguenti documenti di riconoscimento e di identità, con scadenza dal 31 gennaio 2020, rilasciati da amministrazioni pubbliche:
Documento di riconoscimento: ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana, o di altri Stati, che consenta l'identificazione personale del titolare;
Documento di identità: la carta d'identità ed ogni altro documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione competente dello Stato italiano, o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l'identità personale del suo titolare;
Documenti d’identità elettronici: i documenti analoghi alla carta d'identità elettronica rilasciati dal comune fino al compimento del quindicesimo anno di età.
La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.
Con il secondo comma vengono prorogati al 31 luglio (dal 30 aprile) i permessi di soggiorno ed i seguenti titoli:
a) i termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale;
b) le autorizzazioni al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
c) i documenti di viaggio di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
d) la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale, di cui al comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
e) la validità dei nulla osta rilasciati per il ricongiungimento familiare di cui agli articoli 28, 29 e 29-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998;
f) la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro per casi particolari di cui agli articoli 27 e seguenti del decreto legislativo n. 286 del 1998, tra cui ricerca, blue card, trasferimenti infrasocietari.
Nelle more della scadenza del 31 luglio, gli interessati possono egualmente presentare istanze di rinnovo dei suddetti titoli la cui trattazione è effettuata progressivamente dagli uffici competenti.
PROROGA DEL TERMINE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO DELLE CCIAA (ART. 3, COMMA 8)
Il termine ultimo di adozione dei bilanci di esercizio delle CCIAA, delle loro Unioni regionali e delle rispettive aziende speciali riferiti all’esercizio 2020, fissato al 30 aprile 2021, è prorogato al 30 giugno 2021.
PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI PATENTI DI GUIDA, RENDICONTAZIONE DA PARTE DI IMPRESE FERROVIARIE, NAVI DA CROCIERA E REVISIONE PERIODICA DEI VEICOLI (ART. 5)
In considerazione del perdurare della situazione emergenziale determinata dalla diffusione del COVID-19, il comma 1 dell’articolo in commento, modificando quanto previsto dall’art. 13, comma 6, del DL 183/2020, dispone che per le domande per il conseguimento della patente di guida, presentate nel corso dell'anno 2020, la prova teorica è espletata entro il 31 dicembre 2021, mentre per le domande presentate tra il 1° gennaio 2021 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, la prova è espletata entro un anno dalla data di presentazione della domanda.
Relativamente ai ristori economici previsti per le imprese ferroviarie, non soggette ad oneri di servizio pubblico, (art. 214, comma 5 bis D.L. 19 maggio 2020 n.34), con riferimento ai danni economici subiti per effetto della pandemia, dal 1° agosto al 31 dicembre dello scorso anno, viene posticipato (comma 2) al 15 maggio p.v. il termine previsto per la rendicontazione dei danni, da parte delle imprese, e si sposta conseguentemente al prossimo 15 giugno, il termine per l’assegnazione, con decreto interministeriale, delle relative risorse alle imprese beneficiarie.
Viene, inoltre, estesa (comma 3) fino al 31 dicembre 2021, la possibilità (art. 48, comma 6, DL 76/2020) per le navi da crociera iscritte nel Registro Internazionale italiano di effettuare servizi crocieristici di cabotaggio (ovvero tra soli scali nazionali).
Infine, viene differito (comma 4) al 31 dicembre 2021 il termine fino al quale le revisioni dei veicoli (art. 80 CdS) effettuate tramite le Motorizzazioni, possono essere svolte, anche, dagli ispettori esterni autorizzati (DM 19 maggio 2017).
PROROGA DELLA SOSPENSIONE DELLA REVOCA DEGLI STANZIAMENTI DEI FONDI INVESTIMENTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO (ART. 7)
La disposizione è relativa alla non applicazione, in via temporanea, di eventuali revoche di assegnazioni di fondi per programmi settoriali di investimento non realizzati, di competenza delle Amministrazioni centrali dello Stato. In particolare, con le modifiche introdotte all’art. 265, comma 15, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la non applicazione viene stabilita per gli anni 2020 e 2021, mentre per i programmi di investimento di cui all’art. 1, comma 24 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), essa viene riferita all’anno 2021.
INTERVENTI FINANZIATI DAL FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (ART. 8)
Con l’art. 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 è stato disciplinato il Piano di Sviluppo e Coesione finalizzato alla programmazione delle risorse non spese del Fondo di Sviluppo e Coesione con le programmazioni 2000/2006, 20007/2013 e 2014/2020.
Il comma 7 lettera a) prevede che possono essere finanziati dal Piano di Sviluppo e Coesione gli interventi dotati di progettazione esecutiva o procedura di aggiudicazione avviata.
La lettera b) del comma 7 stabilisce inoltre che possono essere finanziati anche interventi privi di progettazione esecutiva o procedura di aggiudicazione avviata, purché ci sia il parere favorevole del Dipartimento delle Politiche di Coesione (Presidenza del Consiglio dei Ministri) e dell’Agenzia per la Coesione Territoriale.
La disposizione prevedeva finora che tali interventi dovessero comunque generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2021. Con l’articolo in commento tale termine viene prorogato al 31 dicembre 2022.
ACCELERAZIONE DI INTERVENTI PER FAR FRONTE ALL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 (ART.10)
Le disposizioni di cui all’articolo 264, comma 1, lettera f) , del D.L. 34/2020 c.d. Decreto Rilancio, in vigore fino al 31 dicembre 2020, relative agli interventi, anche edilizi, necessari ad assicurare l'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19 e consistenti in opere contingenti e temporanee destinate ad essere rimosse con la fine dello stato di emergenza, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2021.