CHIARIMENTI DELL'AE: DEDUZIONE ANCHE PER CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER FAMILIARI A CARICO

L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito all'ambito applicativo dell'articolo  8,  comma  6  del  D.Lgs n. 252/2005, in materia di deduzione dei contributi versati per la partecipazione alle forme di previdenza complementare per i lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007. In particolare, l'Agenzia chiarisce che, qualora nei primi cinque anni di  partecipazione alle forme pensionistiche complementari il lavoratore, in aggiunta ai contributi versati per la propria posizione, abbia versato anche contributi per i familiari a carico (per consentire la loro adesione alle forme di previdenza complementare), che ha dedotto dal proprio reddito complessivo, anche tali contributi concorrono alla determi nazione dell'ulteriore "plafond di deducibilità".  Il predetto plafond potrà essere utilizzato dal sesto anno di adesione  alla  forma pensionistica complementare  del lavoratore di prima occupazione  e  fino al venticinquesimo anno successivo, per dedurre dal proprio reddito  complessivo i contributi versati alle forme di previdenza complementare, in aggiunta al limite annuale di euro 5.164,57 e fino a concorrenza di euro 2.582,29 annui (per un totale massimo di euro 7.746,86).

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